L’imposta di bollo sugli atti e i provvedimenti dei procedimenti arbitrali è dovuta fin dall’origine (articolo 20, comma 1, tariffa allegata al Dpr 642/1972); il compito, pertanto, non spetta alla camera di commercio che li riceve per curare la procedura, ma ai contribuenti che li producono. Si può pagare tramite contrassegno o con modalità virtuale.
È quanto chiarito dalla risoluzione 89/E del 6 ottobre 2016, in risposta all’istanza di una camera di commercio, che riteneva di essere legittimata a utilizzare l’autorizzazione al pagamento del bollo in modo virtuale, già posseduta in rifermento ad altre tipologie di atti lavorati, anche per quelli, ricevuti con modalità telematiche, dei procedimenti arbitrali.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate si fonda su quanto disposto dalla norma citata, ossia che, per tali documenti, l’imposta è dovuta fin dall’origine (nella misura di 16 euro per ogni foglio). Ne consegue necessariamente che devono provvedervi coloro che formano i documenti (imprese e/o privati), per poi consegnarli o spedirli, non il soggetto che li riceve.
L’attività della camera di commercio, infatti, è di mera ricezione documentale e di svolgimento di un servizio simile a quello di una segreteria: ricezione della domanda di arbitrato; invio della stessa alla controparte invitata; cura dei successivi scambi di memorie; assistenza per la gestione delle udienze; invio alle parti del lodo finale emesso dall’organo arbitrale.
Non è dunque la camera di commercio a doversi occupare dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma le parti che formano i documenti. Due le modalità ammesse (articolo 3, Dpr 642/1972):