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Imposte: il professionista abilitato può ricorrere all’autovalutazione

lentepubblica.it • 3 Settembre 2014

Essere in possesso dei requisiti necessari, per controllare le dichiarazioni altrui, è come avere un attestato di fiducia. Quindi l’“autovalidazione” dei crediti è consentita

Il professionista autorizzato ad apporre il visto di conformità, che intende utilizzare in compensazione orizzontale i crediti over 15mila euro, relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, Irap, imposte sostitutive e ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, può effettuare l’operazione in autonomia, senza rivolgersi ad altri.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 82/E del 2 settembre.
 
La domanda, se ciò era possibile, è stata rivolta ai tecnici del Fisco in seguito all’entrata in vigore della Stabilità per il 2014 (legge 147/2013), in particolare, del comma 574. Con tale disposizione, il visto di conformità, già richiesto per la compensazione dei crediti Iva di importo superiore a 15mila euro annui, è stata reso obbligatorio anche in caso di utilizzo di crediti relativi ad altri tributi.
In particolare, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, e che, a tal fine, intendono sfruttare i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap, per importi superiori a 15mila euro annui, devono chiedere l’apposizione del visto di conformità per le singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
 
Prima di tutto, nel documento di prassi l’Agenzia ricorda di aver già chiarito, con la circolare n. 10/2014, che la disposizione, in analogia a quanto previsto per l’Iva, riguarda esclusivamente la compensazione “orizzontale” (quella, cioè, tra debiti e crediti relativi a imposte diverse) e che il limite di 15mila euro va riferito alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione.
 
Poi, riepiloga le professionalità idonee ad apporre il “sigillo”, quelle individuate dall’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro
b) gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
 
Essere in possesso dell’abilitazione che, in sostanza, attribuisce il compito del primo controllo sulla regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, sulla corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle informazioni contenute nelle stesse scritture contabili e sulla corrispondenza di queste ultime alla relativa documentazione, significa aver guadagnato la fiducia dell’Amministrazione fiscale, per natura preposta a tale tipo di attività.
Pertanto, il professionista abilitato a legittimare i crediti può prendersi la responsabilità di “autovalidarsi”, senza ricorrere ad altro professionista.

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Paola Pulella Lucano

 

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