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IRI: ecco la nuova imposta sul Reddito d’Impresa

lentepubblica.it • 13 Dicembre 2016

IRI imposta reddito impresaLa Legge di bilancio 2017 (approvata in via definitiva) ha introdotto l’art.55-bis TUIR che disciplina il regime dell’IRI, ossia la nuova imposta sul reddito di impresa che potrà essere applicata dagli imprenditori individuali e dalle Snc e sas in regime di contabilità ordinaria.

 

L’adozione di tale regime:

 

– è opzionale e va esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione (per il 2017 nel modello Unico 2018)

 

– è valida per 5 anni ed è rinnovabile

 

Optando per tale regime, il reddito prodotto dall’impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell’imprenditore o collaboratore familiare/socio ma è assoggettato, a decorrere dal 1/01/2017, a tassazione “separata” con l’aliquota del 24%. Infatti, in tale circostanza, non si applica l’art. 5 del TUIR che prevede la tassazione per trasparenza del reddito prodotto dalle società di persone.

 

Quando l’imprenditore o i propri soci prelevano le somme già assoggettate ad IRI dai conti bancari dell’impresa/società, queste somme hanno ancora natura di reddito di impresa e concorrono a formare integralmente il reddito dell’imprenditore/collaboratori/soci. Tuttavia, le somme prelevate non seguono le regole del reddito di capitale tassabili al 49,72%, ma saranno tassate “per intero”.

 

Un’importante novità si registra anche nell’ambito delle perdite; infatti, con il “nuovo” art.55-bis c. 2 TUIR, le perdite maturate durante l’applicazione del regime (dovute, ad esempio, ad eccessivi prelievi da parte dell’imprenditore /collaboratore/socio) sono computate in diminuzione del reddito dei periodi successivi:

 

  • per l’intero importo che trova capienza in essi
  • senza la limitazione temporale del quinquennio (art. 8 c. 3 TUIR)

 

 

Con riferimento all’ACE, la legge di Bilancio 2017 dispone poi che – per le società che scelgono l’IRI – sarà applicata la disciplina prevista per i soggetti IRES. Dal 2016, quindi, per tali soggetti il beneficio sarà calcolato misurando gli incrementi e decrementi del capitale proprio, così per i soggetti IRES

Fonte: CGIA Mestre
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