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IVA agevolata al 10% su opere di urbanizzazione primaria: chiarimenti

lentepubblica.it • 3 Aprile 2024

iva-agevolata-opere-urbanizzazione-primariaLa recente risposta dell’Agenzia delle Entrate numero 80/2024, fornisce importanti chiarimenti sull’applicazione dell’IVA agevolata al 10% alle opere di urbanizzazione primaria.


Questa risposta è stata data in seguito a una richiesta avanzata da una Provincia che, nell’ambito di un protocollo d’intesa con un Comune, intendeva realizzare una serie di interventi, inclusa la costruzione di un sottopasso per una strada di tipo “D – strada urbana di scorrimento“, applicando l’IVA agevolata al 10% nel contratto di appalto.

Normativa

La legge stabilisce che un’aliquota IVA ridotta del 10% si applica alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della legge n. 847 del 1964, con le modifiche apportate dall’articolo 44 della legge n. 865 del 1971.

Queste opere comprendono:

  • strade residenziali
  • spazi di parcheggio
  • fognature
  • reti idriche
  • reti elettriche e di gas
  • illuminazione pubblica
  • e aree verdi attrezzate.

Questo elenco è stato confermato nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Inoltre, secondo il numero 127 septies) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, l’aliquota agevolata del 10% si applica anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di queste opere.

IVA agevolata al 10% su opere di urbanizzazione primaria

È stato chiarito che le opere di urbanizzazione si riferiscono a quelle costruite nell’ambito o in funzione di zone urbanizzate o da urbanizzare, e quindi le strade realizzate in funzione di un centro abitato sono considerate opere di urbanizzazione primaria.

È stato ulteriormente precisato che le strade statali o provinciali di grande comunicazione non rientrano in questa definizione, ma solo le strade che attraversano e servono i centri abitati.

Inoltre è stato sottolineato che per poter beneficiare dell’aliquota agevolata, l’opera deve essere di nuova realizzazione e rientrare nella definizione di strada urbana di scorrimento” di “tipo D” come definita nel Nuovo Codice della strada.

In base a queste disposizioni normative e di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che l’intervento di costruzione del sottopasso su una strada urbana di scorrimento di tipo D può beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10%.

Si precisa infine che la valutazione specifica sulla riconducibilità dell’opera alle opere di urbanizzazione primaria rimane di competenza delle autorità competenti.

Il testo della risposta a interpello

Qui il documento completo.

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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