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Modelli ISA 2019, una guida alle regole da rispettare

lentepubblica.it • 13 Maggio 2019

modelli-isa-2019-guidaModelli ISA 2019, una guida dell’Agenzia delle Entrate a tutti i paramentri. Fissati, con il provvedimento 10 maggio 2019, gli ulteriori tasselli che permetteranno, per il periodo d’imposta 2018, la concreta applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai contribuenti esercenti attività d’impresa o arti e professioni, come previsto dall’articolo 9-bis del Dl 50/2017.


Definito il perimetro entro cui i contribuenti potranno applicare il nuovo strumento di compliance, che sostituisce i vecchi studi di settore, e fruire dei benefici fiscali a esso connessi.

Fissati, con il provvedimento 10 maggio 2019, gli ulteriori tasselli che permetteranno, per il periodo d’imposta 2018, la concreta applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai contribuenti esercenti attività d’impresa o arti e professioni, come previsto dall’articolo 9-bis del Dl 50/2017. Tale norma, nell’istituire gli Isa, ha anche previsto che gli studi di settore e i parametri, basati sulla comparazione tra i ricavi o compensi dichiarati da imprese e professionisti, dovevano essere progressivamente sostituiti dagli stessi indici.

La normativa

Al riguardo, vale la pena ricordare il percorso effettuato fino a oggi per dare attuazione alle disposizioni normative sugli Isa. Nel corso del 2018 e nei primi mesi del 2019 raggiunte le seguenti tappe, che porteranno alla completa realizzazione del progetto:

  • con decreti del ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018 sono stati approvati 175 indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali, in sostituzione sia dei parametri che degli studi di settore. Tali indici, come previsto dal comma 1 dell’articolo 9-bis del Dl 50/2017, sono stati
  • elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l’accesso al regime premiale di cui al comma 11” del medesimo articolo 9-bis
  • con provvedimento 30 gennaio 2019 dell’Agenzia delle entrate, sono state individuate le attività economiche per le quali devono essere revisionati gli Isa da applicare a partire dall’annualità di imposta 2019
  • provvedimento 30 gennaio 2019 dell’Agenzia delle entrate, sono stati approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2018
  • con provvedimento 15 febbraio 2019 dell’Agenzia delle entrate, sono state approvate le specifiche tecniche e i controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa e alcune modifiche al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il periodo d’imposta 2018.

Applicazione ISA

A completamento del panorama normativo che consentirà di disciplinare l’applicazione degli Isa, da ultimo, il provvedimento di oggi dispone:

  • l’individuazione dei livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali, relativi al periodo d’imposta 2018
  • il livello minimo di affidabilità fiscale di cui l’Agenzia delle entrate tiene conto ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale
  • la gestione delle deleghe agli intermediari, con riferimento ai dati che l’Agenzia delle entrate deve fornire ai contribuenti per l’applicazione degli Isa
  • la modifica del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, con la previsione di un invito a presentare il modello Isa, se omesso, da inserire nella ricevuta telematica della dichiarazione dei redditi
  • la previsione della possibilità che i membri della Commissione egli esperti possano presentare quesiti riguardanti l’applicazione degli Isa, al fine di favorirne la corretta applicazione
  • la modifica del provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della modulistica Isa da utilizzare per il periodo d’imposta 2018.

Modelli ISA 2019, guida alle novità

Rimandando a un prossimo intervento l’approfondimento dei singoli temi trattati, si evidenzia che il provvedimento in esame ha fissato in un range tra 8 e 9, i punteggi dei livelli di affidabilità che i contribuenti devono raggiungere, a seguito dell’applicazione degli Isa, per poter accedere ai benefici premiali indicati dal comma 12 dell’articolo 9-bis del Dl 50/2017; il livello di affidabilità 9 consentirà, quindi, di accedere a tutti i benefici fiscali previsti.

Si evidenzia, peraltro, che l’individuazione, mediante un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, dei livelli di affidabilità fiscale ai quali collegati i benefici premiali previsti dalla norma istitutiva dei relativi indici sintetici, specificatamente prevista dal comma 12 dell’articolo 9-bis citato.

Il quale prevede che “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11”.

Livelli minimi

Il provvedimento, inoltre, individua, sulla base di quanto previsto al comma 14 dell’articolo 9-bis, i livelli minimi di affidabilità fiscale di cui l’Agenzia delle entrate tiene conto ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale. In particolare, l’utilizzo dei dati dell’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, sesto comma, del Dpr 605/1973, si effettua per valori di affidabilità pari o inferiori a 6.

Il provvedimento interviene anche sulle modalità per l’accesso agli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2018 tramite il Cassetto fiscale, integrando le indicazioni fornite con il provvedimento del 30 gennaio 2019, con la definizione delle procedure che i soggetti incaricati alla trasmissione telematica devono seguire per l’acquisizione massiva di tali dati.

Cassetto Fiscale

In particolare, laddove i soggetti incaricati alla trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al Cassetto fiscale, è previsto il mero invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati; l’Agenzia, prima di fornire tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza della delega.

In assenza della citata delega, invece, è necessario seguire il procedimento già dettagliato nel provvedimento del 9 aprile 2018 con riferimento alla dichiarazione 730 precompilata, per il quale il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso col provvedimento n. 195 del 5 aprile 2018.

Il provvedimento, inoltre, modifica e integra il decreto dirigenziale 31 luglio 1998, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, per quanto attiene al contenuto delle ricevute restituite dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate a seguito della trasmissione delle dichiarazioni fiscali da parte degli utenti abilitati all’utilizzo dei canali Entratel o Fisconline.

In particolare, è prevista l’indicazione, nel testo delle comunicazioni di avvenuta presentazione della dichiarazione, di un apposito “invito” al contribuente, affinché quest’ultimo trasmetta, qualora non l’abbia fatto, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa, analogamente a quanto già previsto per gli studi di settore.

Ulteriori modifiche

Infine ulteriormente modificato il provvedimento del 30 gennaio 2019, con la correzione di alcuni refusi presenti nei modelli Isa

  • AG33U,
  • AG34U,
  • AG72U,
  • AG74U,
  • AG75U,
  • AG79U,
  • AG83U,
  • AG87U,
  • AG93U,
  • AG99U,
  • AM01U,
  • AM22A
  • e nelle istruzioni “Parte generale” e del QUADRO G – DATI CONTABILI,
  • e in quelle specifiche dei modelli Isa AD02U e AD11U.

Ulteriori componenti positivi

Per i periodi d’imposta per i quali trovano applicazione gli Isa, i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime premiale.

Tali ulteriori componenti positivi determinano, tra l’altro, un corrispondente maggior volume di affari ai fini Iva. Per effettuare tramite modello F24 il versamento integrativo dell’Iva dovuta in relazione all’adeguamento del volume d’affari, è utilizzato il codice tributo “6494” già esistente, ridenominato con la risoluzione 48/E del 10 maggio 2019.

 

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Alessandro Madia ed Enrico Polella
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