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Un approfondimento sulle notifiche estere di atti tributari

lentepubblica.it • 19 Dicembre 2023

notifiche-estere-atti-tributariEcco un breve approfondimento dedicato alle notifiche estere di atti tributari, con una panoramica normativa alla luce di una recente sentenza della CGT della Lombardia.


Le notifiche estere di atti tributari rappresentano un complesso scenario giuridico, soggetto a continue evoluzioni normative. Questo articolo si propone di esplorare in modo approfondito il quadro normativo che regola le notifiche fiscali a cittadini non residenti, focalizzandosi sulla recente sentenza n. 1278/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia.

Normativa

La base giuridica per le notifiche di atti tributari a cittadini non residenti è delineata nell’articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973.

Si tratta di una norma che riguarda la disciplina fiscale per le imposte sui redditi. Esso è stato introdotto per regolare il trattamento fiscale delle imprese e dei redditi derivanti da partecipazioni in società.

Ecco alcuni punti chiave del DPR n. 600/1973:

  1. Imposta sul Reddito delle Società (IRES): Il decreto disciplina l’imposizione delle società, stabilendo le regole per il calcolo dell’imposta sul reddito delle società.
  2. Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF): Si occupa anche della tassazione dei redditi delle persone fisiche, stabilendo le aliquote e le detrazioni applicabili.
  3. Regime fiscale delle partecipazioni: Il DPR n. 600/1973 contiene disposizioni specifiche per il trattamento fiscale delle partecipazioni in società, regolamentando ad esempio la plusvalenza e la minusvalenza da cessione di partecipazioni.
  4. Dichiarazione dei redditi: Stabilisce le modalità per la presentazione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche e giuridiche.
  5. Regime contabile: Definisce le norme contabili che devono essere seguite dalle imprese per la determinazione del reddito imponibile.

Il DPR n. 600/1973 e le notifiche tributarie

Questa disposizione fornisce anche una serie di linee guida che regolano le modalità di notifica, con particolare attenzione alle situazioni di “irreperibilità assoluta”.

Il DPR n. 600/1973, nel contesto delle notifiche tributarie, stabilisce le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate o altri enti fiscali possono comunicare agli interessati informazioni relative alle questioni fiscali. Le notifiche tributarie sono importanti strumenti utilizzati dalle autorità fiscali per informare i contribuenti su varie questioni, come ad esempio accertamenti, verifiche, richieste di documenti o pagamenti.

Alcuni punti chiave relativi alle notifiche tributarie nel contesto del DPR n. 600/1973 includono:

  1. Contenuto delle notifiche: Le notifiche tributarie devono contenere informazioni chiare e dettagliate riguardo alla questione fiscale in questione. Ad esempio, se si tratta di un accertamento fiscale, la notifica dovrebbe specificare le ragioni dell’accertamento e le modalità di calcolo.
  2. Modalità di notifica: Il decreto stabilisce le modalità attraverso le quali le notifiche devono essere effettuate. Ciò può includere la notifica a mezzo posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, o attraverso altri mezzi previsti dalla normativa.
  3. Termini per rispondere: Il DPR n. 600/1973 indica che esistono dei termini entro i quali il contribuente deve rispondere alla notifica. Di solito, quando un contribuente riceve una notifica dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti fiscali, il termine per rispondere è indicato nella stessa notifica. Questi termini possono variare a seconda della tipologia di comunicazione e della procedura fiscale coinvolta. È importante rispettare questi termini per evitare eventuali sanzioni o conseguenze fiscali.
  4. Risorse e ricorsi: Nel caso in cui il contribuente non sia d’accordo con le informazioni fornite nella notifica, il DPR n. 600/1973 prevede le procedure per presentare ricorsi o richiedere chiarimenti alle autorità fiscali competenti.
  5. Sanzioni e interessi di mora: Il decreto indica anche che esiste la possibilità di applicare sanzioni e interessi di mora, che anche qui variano di caso in caso, che possono essere applicati nel caso in cui il contribuente non risponda tempestivamente o non adempia alle richieste fiscali contenute nella notifica.

Le notifiche estere di atti tributari all’interno del DPR n. 600/1973

Per gli atti di notifiche tributarie all’estero, vengono applicate regole specifiche che tengono conto della necessità di comunicare con i contribuenti al di fuori del territorio nazionale. Le notifiche internazionali sono disciplinate da accordi bilaterali, convenzioni e normative internazionali che regolano la cooperazione tra gli stati in materia fiscale.

Per quanto riguarda la disciplina italiana ci sono alcuni punti specifici che vanno senz’altro evidenziati: l’irreperibilità, la comunicazione del domicilio e la validità delle notifiche.

Irreperibilità assoluta e implicazioni

Nel contesto delle notifiche estere di atti tributari, la fornitura da parte del contribuente di un indirizzo estero valido e aggiornato rappresenta un passo fondamentale per garantire un corretto svolgimento delle procedure fiscali.

L’accuratezza e l’attualità di queste informazioni sono essenziali per evitare situazioni di irreperibilità assoluta, in cui le autorità fiscali non riescono a raggiungere il contribuente al suo domicilio estero dichiarato.

L’analisi dettagliata delle circostanze che possono condurre all’irreperibilità assoluta è di grande importanza. Alcuni scenari che potrebbero contribuire a questa situazione includono:

  • cambi di residenza non comunicati
  • errori nell’indirizzo fornito dal contribuente
  • o difficoltà nei servizi postali del paese estero di residenza.

È cruciale comprendere la complessità di tali scenari per adottare approcci adeguati nella gestione delle notifiche e garantire il rispetto dei diritti del contribuente.

Le misure per superare l’irreperibilità assoluta sono adattabili alle circostanze specifiche, ma coinvolgono generalmente sforzi da parte delle autorità fiscali per trovare alternative efficaci di notifica.

Queste alternative potrebbero includere:

  • l’utilizzo di metodi di notifica diversi dalla posta tradizionale, come l’utilizzo di servizi di recapito specializzati o la notifica tramite mezzi elettronici
  • inoltre, potrebbero essere necessarie informazioni aggiuntive per individuare con precisione la posizione del contribuente e garantire che le comunicazioni raggiungano il destinatario.

Il contribuente ha pertanto la responsabilità di comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento nel proprio indirizzo estero, mentre le autorità fiscali devono adottare approcci flessibili e cercare soluzioni alternative quando si verificano problemi di notifica.

Comunicazione del domicilio estero

Si deve sottolineare che la legge italiana non obbliga il contribuente a comunicare l’indirizzo estero, ma fornisce la facoltà di farlo. La comunicazione è volontaria e dipende dalla scelta del contribuente.

La facoltà concessa al contribuente non residente di comunicare il proprio indirizzo estero sottolinea la centralità di questo atto nella gestione delle notifiche fiscali. Pur non essendo un obbligo, la scelta di comunicare l’indirizzo estero diventa un elemento cruciale che influisce notevolmente sulle modalità con cui l’Amministrazione finanziaria procederà con le notifiche.

Ma come va fatta?

La comunicazione può avvenire tramite due diverse modalità:

  • presentazione cartacea: deve essere compilato l’apposito modello  da inviare mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente. Il modello è disponibile anche in formato editabile
  • presentazione telematica: la comunicazione viene effettuata direttamente dal contribuente abilitato ai servizi telematici, senza avvalersi di intermediari, utilizzando la specifica applicazione.

La comunicazione dell’indirizzo estero può in conclusione aumentare l’efficienza delle notifiche, consentendo alle autorità fiscali di raggiungere il contribuente in modo più diretto e tempestivo. Questo può ridurre il rischio di situazioni di irreperibilità e facilitare un dialogo efficace tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria.

Validità della notificazione

La disposizione del quarto comma dell’art. 60 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 600/1973 rappresenta un punto chiave per la notifica degli atti fiscali ai contribuenti non residenti.

Nello specifico questa norma stabilisce che la notificazione ai contribuenti non residenti è valida se effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo di residenza estera rilevato dall’Anagrafe degli italiani residenti all’estero.

Ovviamente la validità della notificazione dipende dall’indirizzo di residenza estera rilevato dall’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), un registro che contiene informazioni sulla popolazione italiana residente all’estero, inclusi dettagli come l’indirizzo di residenza. Questo rappresenta il punto di riferimento ufficiale per la notifica.

Ovviamente, come anticipato sopra, c’è solo una limitazione: la validità della notificazione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento è circoscritta alle persone fisiche non residenti che hanno comunicato il proprio indirizzo estero. Questa limitazione sottolinea l’importanza della comunicazione volontaria dell’indirizzo estero da parte del contribuente per garantire una notifica efficace.

La Sentenza n. 1278/2023 dedicata alle notifiche estere di atti tributari

Infine analizziamo brevemente la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia, che riveste particolare importanza.

L’appellante sollevava obiezioni contro la sentenza di primo grado che ha convalidato la notifica per “irreperibilità assoluta” e sosteneva che tale decisione violasse gli orientamenti consolidati delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione riguardo appunto all'”irreperibilità assoluta“.

La documentazione in possesso dimostra che la ricorrente aveva comunicato il cambio di residenza al Comune di Milano e attestato la residenza in Svizzera prima della notifica dell’atto, contraddicendo l’argomentazione dell’Ufficio tributi e sostenendo la notifica all’indirizzo estero.

La Corte di Cassazione, nella sentenza del 24 agosto 2021, n. 23378, ha chiaramente stabilito che la notifica deve avvenire all’indirizzo di residenza estero, confermando tale decisione nella sentenza del 22 aprile 2022, n. 1659, del Comm. Trib. Reg. per la Lombardia.

Questo principio rafforza la posizione che la notifica non deve avvenire mediante affissione all’Albo del Comune di ultima residenza in Italia.

In conclusione la sentenza n. 1278/2023 ha rafforzato la necessità di un equilibrio tra l’efficacia delle procedure e la tutela dei diritti individuali.

Il testo completo della Sentenza

Potete consultarla qui.

 

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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