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Prezzo dei Tabacchi: irrilevante il bollo fiscale?

lentepubblica.it • 22 Settembre 2016

tabacchiLa domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/Ue del Consiglio in materia di accisa applicata ai prodotti lavorati. Protagonista della controversia, approdata dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, è una società di gestione di una catena di supermercati in Belgio a cui, in seguito a una indagine del servizio pubblico sanitario federale, veniva contestato di essersi avvalsa di atti pubblicitari per il tabacco riferiti alla vendita di diversi prodotti del tabacco in violazione della normativa sulla tutela della salute.

 

La sentenza e il successivo ricorso

 

Successivamente, con sentenza del Tribunale penale di Bruxelles veniva inflitta una sanzione per la violazione suddetta contro la quale la società proponeva ricorso alla Corte di appello di Bruxelles facendo valere che il divieto di praticare prezzi di vendita inferiori al prezzo che il produttore o l’importatore ha indicato sul bollo fiscale apposto sui prodotti derivati dal tabacco è incompatibile con talune disposizioni della normativa comunitaria. Alla luce di quanto sopra, il giudice del rinvio decideva di sospendere il giudizio per sottoporre la questione ai giudici della Corte di giustizia europea.

 

La questione pregiudiziale

 

Le questione pregiudiziali poste ai giudici europei, che per chiarezza espositiva esaminiamo in maniera raggruppata, riguarda la normativa nazionale belga che vieta ai venditori al dettaglio di vendere prodotti del tabacco a prezzi unitari inferiori al prezzo che il produttore o l’importatore ha indicato sul bollo fiscale apposto sugli stessi prodotti. Nello specifico, il giudice del rinvio, sottopone la questione della normativa nazionale controversa, di cui alla fattispecie principale, rispetto all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64 nonché degli articoli 34 e 101 del TFUE.

 

Nel merito della questione 

 

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli stesso individua sotto la propria responsabilità, di cui la Corte non è tenuta a verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Riguardo alla questione pregiudiziale sollevata con riferimento all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/CE, i togati europei argomentano come tale disposizione, volta da una parte a garantire la determinazione della base imponibile dell’accisa proporzionale sui prodotti derivati dal tabacco è assoggettata alle stesse regole in tutti gli Stati membri, mentre dall’altra è volta a tutelare la libertà degli operatori.

 

Le finalità della normativa comunitaria

 

Una normativa siffatta, affermano i giudici europei, ha lo scopo di garantire una applicazione delle regole in materia di accise sui tabacchi senza arrecare pregiudizio ai principi concorrenziali e di conseguenza di assecondare la formazione dei prezzi liberamente dai produttori o dagli importatori per tutti i gruppi di tabacchi lavorati. Quanto all’articolo 34 del TFUE, trattandosi di una misura che vieta restrizioni quantitative all’importazione e tutte le misure equivalenti, tale misura, nei limiti in cui la stessa non riguarda la determinazione da parte degli importatori di prodotti provenienti da altri Stati membri del prezzo indicato sul bollo fiscale e nei limiti in cui non influenzi una libera determinazione del prezzo dei prodotti del tabacco, non ostacola l’accesso al mercato belga dei prodotti del tabacco provenienti da un altro Stato membro né tanto meno oppone ostacoli maggiori di quelli sui prodotti del tabacco nazionali.

 

La normativa dello Stato membro  

 

Infine, con riferimento all’articolo 101, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3 del TFUE, i giudici europei hanno sottolineato come, la normativa nazionale controversa, trattandosi di una disposizione che riguarda esclusivamente la condotta delle imprese  e non disposizioni legislative o regolamentari emanate dagli Stati membri e che pertanto non mira a imporre la conclusione di accordi tra fornitori e venditori al dettaglio che affida alle pubbliche autorità la responsabilità di fissare i prezzi di vendita al consumatore, sia compatibile con le suddette disposizioni comunitarie richiamate.

 

La pronuncia degli eurogiudici

 

I giudici della sesta sezione della Corte di giustizia europea, si sono espressi nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta ai venditori al dettaglio di vendere prodotti del tabacco ad un prezzo unitario inferiore al prezzo che il produttore o l’importatore ha fissato sul bollo fiscale, nei limiti in cui tale prezzo sia stato fissato liberamente dal produttore o dall’importatore, è compatibile con la normativa comunitaria ed in particolare con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio UE, con l’articolo 34 e con l’articolo 101, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3 del TFUE.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Andrea De Angelis
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