Arconet, Armonizzazione contabile enti territoriali, pubblica una serie di Faq sull’applicazione pratica del d.lgs. n. 118/2011 negli enti locali. Come noto, la normativa è stata innovata con il d.lgs. n. 126 del 11 agosto 2014, che ha modificato, inoltre, il Testo unico degli enti locali.
Domanda n. 1:
L’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha inserito nel DPR n. 633/1972, l’articolo 17-ter, che prevede la scissione del pagamento dell’IVA dal pagamento del corrispettivo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate da tale norma, nello svolgimento di attività per le quali non sono soggetti passivi di IVA. In attuazione di tali disposizioni, le amministrazioni pubbliche acquirenti dei beni, o committenti dei servizi, effettuano il versamento IVA direttamente all’erario piuttosto che al fornitore.
Nel rispetto della normativa sopra richiamata, le regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali come devono contabilizzare le operazioni di split payment in contabilità finanziaria?
Risposta:
In contabilità finanziaria, le spese soggette alla scissione dei pagamenti sono impegnate per l’importo comprensivo di IVA e, a seguito del ricevimento della fattura emessa dal fornitore con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, per le successive registrazioni contabili possono essere adottate due modalità alternative:
1) se l’ente intende avvalersi dell’opzione che consente di effettuare il pagamento IVA all’Erario contestualmente al pagamento delle fatture ai fornitori, a valere dell’impegno assunto sono emessi due distinti ordini di pagamento. Il primo ordinativo è emesso a favore del fornitore per la spesa al netto di IVA, il secondo a favore dell’erario per l’ammontare dell’IVA;
2) se l’ente non effettua il versamento IVA contestualmente al pagamento della fattura, si provvede a:
a) un accertamento pari all’importo IVA tra le partite di giro, al capitolo codificato E.9.01.01.02.001 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment);
b) un impegno di pari importo, contestuale all’accertamento di cui alla lettera a, sempre tra le partite di giro, al capitolo codificato U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment);
c) emettere un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al lordo dell’IVA a valere dell’impegno riguardante l’acquisto di beni o servizi, con contestuale ritenuta per l’importo dell’IVA(*) ;
d) a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera c. si provvede all’emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell’accertamento di cui alla lettera a (**);
e) alle scadenze previste per il versamento dell’IVA, l’ente emette un ordine di pagamento a favore dell’erario, per un importo pari al complessivo debito IVA, a valere degli impegni di cui al punto b).
(*) Nell’ordinativo informatico devono essere valorizzati i riferimenti alla reversale associata presente nella parte come da indicazioni presenti nelle Linee guida OIL paragrafo 6 “Pagamenti con ritenute associate” (Allegato n. 2 alla Circolare AgID n. 64/2014).Nel caso di regolarizzazione di sospeso di uscita al netto dell’IVA (ad esempio un addebito Sepa Direct Debit), l’ordine di pagamento è da suddividere in due pagamenti distinti. Un pagamento a regolarizzazione del sospeso (tipo pagamento REGOLARIZZAZIONE e valorizzazione dei riferimenti al provvisorio nella parte ), mentre il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui alla lettera e. (tipo pagamento CASSA o COMPENSAZIONE e valorizzazione dei riferimenti alla reversale associata nella parte ). Anche nel caso di trasferimenti di fondi ai sensi dell’art. 44 L. n. 526/1984 l’ordine di pagamento è da dividere in due pagamenti distinti: il primo pagamento a favore del beneficiario e il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui alla lettera e.
(**) Nell’ordinativo informatico il tipo riscossione della reversale, associato al versante, assume il valore CASSA o COMPENSAZIONE (paragrafo n.1 delle predette Linee guida OIL)
Domanda n. 2:
Nel rispetto della recente normativa sull’IVA le regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali come contabilizzano le operazioni di split payment effettuate in ambito commerciale?
Risposta:
Con riferimento al quesito posto, si richiama la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/E, del 9 febbraio 2015, che prevede che la scissione dei pagamenti “riguarda tutti gli acquisiti effettuati dalle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale, ossia nella veste istituzionale che quelli esercitati nell’ambito dell’attività di impresa”.
Alle operazioni effettuate da una pubblica amministrazione in ambito commerciale si applica l’articolo 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 “Disposizioni per le pubbliche amministrazioni soggetti passivi dell’IVA” che, prevede:
La registrazione contabile della spesa concernente l’acquisto di beni e servizi effettuata in ambito commerciale è effettuata nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.2, lettera e), che prevede: “nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell’ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, diventano rilevanti la contabilità economico patrimoniale e le scritture richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA)”.
Si provvede pertanto alle seguenti registrazioni
(*)Nell’ordinativo informatico devono essere valorizzati i riferimenti alla reversale associata presente nella parte come da indicazioni presenti nelle Linee guida OIL paragrafo 6 “Pagamenti con ritenute associate” (Allegato n. 2 alla Circolare AgID n. 64/2014).Nel caso di regolarizzazione di sospeso di uscita al netto dell’IVA (ad esempio un addebito Sepa Direct Debit), l’ordine di pagamento è da suddividere in due pagamenti distinti. Un pagamento a regolarizzazione del sospeso (tipo pagamento REGOLARIZZAZIONE e valorizzazione dei riferimenti al provvisorio nella parte ), mentre il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui alla lettera e. (tipo pagamento CASSA o COMPENSAZIONE e valorizzazione dei riferimenti alla reversale associata nella parte ). Anche nel caso di trasferimenti di fondi ai sensi dell’art. 44 L. n. 526/1984 l’ordine di pagamento è da dividere in due pagamenti distinti: il primo pagamento a favore del beneficiario e il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui alla lettera e.
(**) Nell’ordinativo informatico il tipo riscossione della reversale, associato al versante, assume il valore CASSA o COMPENSAZIONE (paragrafo n.1 delle predette Linee guida OIL)
Domanda n. 3:
Nel rispetto della recente normativa sull’IVA le regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali come contabilizzano le operazioni di reverse charge?
Risposta:
Gli enti territoriali, in contabilità finanziaria, registrano le spese effettuate nell’ambito di attività commerciali, soggette al meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), come segue:
(*)Nell’ordinativo informatico devono essere valorizzati i riferimenti alla reversale associata presente nella parte come da indicazioni presenti nelle Linee guida OIL paragrafo 6 “Pagamenti con ritenute associate” (Allegato n. 2 alla Circolare AgID n. 64/2014).Nel caso di regolarizzazione di sospeso di uscita al netto dell’IVA (ad esempio un addebito Sepa Direct Debit), l’ordine di pagamento è da suddividere in due pagamenti distinti. Un pagamento a regolarizzazione del sospeso (tipo pagamento REGOLARIZZAZIONE e valorizzazione dei riferimenti al provvisorio nella parte ), mentre il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui alla lettera e. (tipo pagamento CASSA o COMPENSAZIONE e valorizzazione dei riferimenti alla reversale associata nella parte ). Anche nel caso di trasferimenti di fondi ai sensi dell’art. 44 L. n. 526/1984 l’ordine di pagamento è da dividere in due pagamenti distinti: il primo pagamento a favore del beneficiario e il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui alla lettera e.
(**) Nell’ordinativo informatico il tipo riscossione della reversale, associato al versante, assume il valore CASSA o COMPENSAZIONE (paragrafo n.1 delle predette Linee guida OIL)
Domanda n. 4:
Un ente che non ha partecipato alla sperimentazione e ai sensi del d.lgs. n.126 del 2014 e’ tenuto ad approvare il bilancio 2015 armonizzato a soli fini conoscitivi deve redigere il piano esecutivo di gestione 2015, approvato ex art. 169 del d.lgs. 267/2000, in coerenza con il bilancio di previsione 2015 anche in termini di cassa?
Risposta:
Si ritiene opportuno, per consentire l’elaborazione del Bilancio conoscitivo per missioni e programmi che, a soli fini conoscitivi, il PEG sia predisposto anche in termini di cassa.
Fonte: Arconet - Ragioneria Generale dello Stato