L’Avvocato Maurizio Lucca commenta per Lentepubblica.it una recente sentenza riguardante danni e conseguenze erariali su prove concorsuali e gare d’appalto “pilotate”.
La sez. giurisdizionale Piemonte della Corte dei conti, con la sentenza n. 217 del 17 ottobre 2022, interviene per condannare al danno d’immagine il responsabile (in concorso) di operazioni concorsuali (le prove) e di gara (l’ammissione) “pilotate”.
Il giudizio di responsabilità amministrativa viene ascritto ad un responsabile (prof.) di un’azienda ospedaliera, a titolo di risarcimento del danno all’immagine, arrecato in relazione ai fatti sfociati in una sentenza di patteggiamento (ex art. 444, Applicazione della pena su richiesta, c.p.p.) divenuta irrevocabile, con la quale è stato condannato alla pena di un anno di reclusione per alcuni reati contro la P.A. (alias sentenza di condanna).
Nello specifico, la Procura espone che, dalla sentenza di patteggiamento, risultava la sussistenza di accordi relativi alla preparazione di alcuni concorsi «per favorire tre candidati anticipando loro i contenuti delle prove che si sarebbero svolte e così violando i doveri di imparzialità… Altrettanto è detto con riguardo ai falsi con cui veniva dapprima attestata la presenza dei requisiti in capo alla … per la partecipazione e l’aggiudicazione dell’appalto, inducendo poi di conseguenza in errore il direttore generale … che approvava con deliberazione … il verbale … e così aggiudicava la gara alla … offerente che avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per mancanza di un allegato».
Si profilava:
Viene quantificato il danno all’immagine in base ai seguenti parametri:
La difesa rileva:
La Corte premette che il principio della risarcibilità del danno da lesione del diritto d’immagine della P.A. si verifica allorquando vi sia un’alterazione del prestigio e della personalità della P.A., a seguito di un comportamento tenuto in violazione dell’art. 97 Cost. (bene giuridico leso: il buon andamento), ossia in dispregio delle funzioni e delle responsabilità dei funzionari pubblici [2], con evidenti ricadute sulla credibilità delle istituzioni e dei suoi addetti, «ingenerandosi la convinzione che tale comportamento patologico sia una caratteristica usuale dell’attività dell’Ente pubblico».
Ciò posto, il Giudice erariale passa ad analizzare il danno all’immagine:
La Corte, dopo aver inquadrato l’azione processuale e la disciplina applicabile, in relazione ai fatti della sentenza penale irrevocabile contro la Pubblica Amministrazione (in relazione all’abuso d’ufficio e turbata libertà degli incanti, posti in essere anche tramite il reato di falso, ex art. 479 c.p., in concorso con altri soggetti e anche con reato continuato), rileva che la sentenza che accoglie la richiesta di patteggiamento contiene in sé un accertamento implicito della responsabilità dell’imputato, posto che il Giudice, che può accogliere o rifiutare tale richiesta, ha comunque l’obbligo preventivo di escludere di essere in presenza di un’ipotesi di proscioglimento [7].
Inoltre, la sentenza di patteggiamento, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato dal Giudice per sostenere la colpevolezza, in altro giudizio, laddove la parte convenuta non sia stata in grado di dedurre elementi univoci ed inoppugnabili a propria discolpa [8].
Dal quadro probatorio formatosi in sede penale (tra cui numerose intercettazioni telefoniche ed interrogatori) ed acquisito agli atti del giudizio, la difesa non ha dato elementi per una diversa lettura idonea a smentire la tenuta del quadro complessivo accusatorio penale, con inevitabile incidenza sul danno all’immagine dovuto alla condotta illecita di colui che ha agito (con un rapporto di servizio) all’interno della P.A., specie ove ricopra posizioni apicali e significative: elementi tutti rilevanti ai fini della configurabilità e della gravità del danno all’immagine e la sua configurabilità dell’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, in correlazione al dolo dei profili penali rilevati.
Viene, in definitiva, appurato il danno all’immagine (ex art. 1226, Valutazione equitativa del danno, c.c.):
[1] Vedi, LUCCA, Condotte corruttive e tipologie di danno erariale, dirittodeiservizipubblici.it, 21 ottobre 2022.
[2] Corte Cost., sentenza n. 355/2010.
[3] Cfr. Corte dei conti, sez. II App., sentenza n. 178/2020 e sez. giur. Veneto, sentenza n. 65/2020; Corte Cost., sentenza n. 61/2020.
[4] Cfr. Corte dei conti, SS.RR., sentenza n. 10/2003 e Cass. civ., SS.UU., sentenza n. 12920/2007.
[5] Corte dei conti, SS.RR., n. 10/QM/2003.
[6] Cfr. Corte dei conti, sez. II App., sentenze nn. 183/2020, 178/2020, 271/2017, 662/2011.
[7] Cfr. Corte dei conti, sez. I App., sentenza n. 353/2018.
[8] Corte dei conti, sez. giurisdiz. Piemonte, sentenza n. 216/2021 e nn. 228/2021 e 1/2018.