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Comuni: linee guida sulla determinazione della superficie tassabile riguardante la TARI

lentepubblica.it • 10 Dicembre 2014

Con la circolare n. 47505 del 9.12.2014, il Dipartimento delle Finanze, in risposta ad un quesito, interviene a chiarire la disciplina in materia di rifiuti speciali introdotta in materia di TARI dalla legge di stabilità 2014.

La nuova disposizione nel prevedere che la determinazione assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa dove si formano i rifiuti speciali, ha aggiunto una specificazione, rispetto alla normativa precedente che consente di delineare meglio l’ambito applicativo della TARI alle superfici produttive di rifiuti speciali.

Se le superficie producono rifiuti speciali assimilabili il Comune non ha alcuno spazio decisionale in ordine all’esercizio del potere di assimilazione. La nuova normativa, quindi, consente di chiarire nello stesso regolamento comunale quali sono le superfici a cui si applica il divieto di assimilazione ai rifiuti che hanno la particolare caratteristica di essere funzionalmente ed esclusivamente collegate all’esercizio delle attività produttive.

Sono inoltre escluse dall’applicazione della TARI le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e permanente, di rifiuti speciali non assimilabili ove siano asserviti al ciclo produttivo.

Il comune deve individuare le ulteriori superfici produttive di rifiuti speciali assimilabili ai quali si estende il divieto di assimilazione. Si fa presente che il Comune potrebbe avviare una serie di consultazioni con i rappresentanti delle categorie di soggetti intererssati alla alla definizione di tale disposizione regolamentare, per consentire una migliore ed efficace approvazione della norma e per evitare l’insorgere di spiacevoli contenziosi.

Ricordiamo che la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

 

Consulta il documento completo: Risoluzione_n._2DF_x9_dicembre_2014

 

 

FONTE: DEF – Dipartimento delle Finanze

 

 

 

 

TARI tassa

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