Approvata dal Parlamento europeo la quarta direttiva antiriciclaggio presentata nel 2013 dalla Commissione
Il contenuto delle norme sull’antiriciclaggio
La nuova direttiva antiriciclaggio (AMLD) è la quarta approvata a livello comunitario volta a far fronte alla minaccia del riciclaggio dei proventi di attività criminose, dopo la n. 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991, la n. 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del dicembre 2001, e la n. 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005.
Con la direttiva in commento, l’Europa esorta tutti i ventotto Stati membri ad istituire registri pubblici centrali in cui inserire una serie di informazioni, adeguate, esatte ed aggiornate, “sul titolare effettivo di una qualsiasi entità giuridica, quali persone giuridiche, trust, fondazioni, società di partecipazione e qualsiasi istituto giuridico analogo esistente o futuro”.
Nelle intenzioni del legislatore comunitario tali registri costituiscono un valido strumento di prevenzione e di lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo, alla corruzione, ai reati fiscali, alla frode e ad altri reati finanziari: sarebbe infatti possibile evitare che criminali possano celare la propria identità dietro una struttura societaria meramente fittizia.
Tutte le informazioni in rete cin accesso sicuro
Al fine di garantire la circolazione delle informazioni, i registri devono essere posti on line in un formato aperto e sicuro, nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati, in modo da assicurare che soltanto le informazioni necessarie ai fini antiriciclaggio vengano inserite nei registri (ad esempio, i dati della società, i principali poteri regolamentari e le informazioni anagrafiche dei titolari effettivi).
I dati ivi contenuti saranno accessibili alle autorità competenti, segnatamente alle UIF e agli enti obbligati, nonché al pubblico previa identificazione dei soggetti che intendono accedere alle informazioni in parola e subordinatamente al pagamento di una commissione.
L’interconnessione con gli Stati membri dell’Ue
Considerato, inoltre, il carattere transfrontaliero delle operazioni finanziarie e commerciali potenzialmente sospette, è necessario che i registri pubblici centrali siano interconnessi tra loro, al fine di mettere a disposizione delle competenti autorità degli altri Paesi europei le informazioni utili a fronteggiare i fenomeni del riciclaggio e dell’evasione internazionale.
Sarà cura dei singoli Stati assicurare che le società e gli altri soggetti interessati mantengano e trasmettano al registro pubblico centrale le informazioni sui propri titolari effettivi, al momento della costituzione e gli eventuali cambiamenti intercorsi nel tempo.
Particolare attenzione è rivolta, inoltre, a tutti gli intermediari quali banche, istituzioni finanziarie, revisori dei conti, commercialisti, avvocati, consulenti fiscali e agenti immobiliari, affinché ognuno di essi rafforzi le verifiche sulle transazioni sospette dei propri clienti.
Per rafforzare la lotta al riciclaggio, nella lista degli intermediari interessati sono inclusi anche le case da gioco – i casinò – con la previsione dell’obbligo di adeguata verifica della clientela per le singole operazioni di importo pari o superiore a 2.000 Euro, spettando ai singoli Stati membri la decisione di escludere gli altri servizi di gioco che presentano un basso rischio di evasione.
L’approccio basato sul rischio
La direttiva in argomento prevede un “approccio basato sul rischio”, che tenga conto dei differenti rischi rappresentati dalle diverse tipologie di servizi di gioco d’azzardo e determini se rappresentano un rischio elevato o esiguo di riciclaggio dei proventi di attività criminose.
La Quarta direttiva antiriciclaggio non impatterà direttamente sulla normativa nazionale dei singoli Paesi membri, poiché ognuno sarà libero di prevedere norma ancora più stringenti rispetto a quelle approvate in sede europea.
Unitamente a questa, il Parlamento ha approvato altre due interessanti disposizioni.
La prima consiste in un apposito regolamento indirizzato a consentire la piena tracciabilità dei trasferimenti di fondi, quale strumento per prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.
La seconda attiene, invece, la materia delle “persone politicamente esposte”, ossia “le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nello Stato membro”.
L’attenzione a tali soggetti è legata all’elevato rischio di corruzione a cui sono esposte in ragione del ruolo politico che rivestono o hanno ricoperto: per investigare su eventuali relazioni ad alto rischio con queste tipologie di figure, gli Stati membri dovranno adottare misure di vigilanza e controllo così da verificare, ad esempio, l’origine del patrimonio e dei fondi riconducibili al soggetto.