lentepubblica


Nessun aumento di capitale obbligatorio per gestori PEC e conservatori

lentepubblica.it • 7 Marzo 2016

antiriciclaggio, pecBuone notizie per i gestori di Posta elettronica certificata e i conservatori di documenti digitali. Sembra infatti essere rientrato il rischio, profilatosi con lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al CAD (D.Lgs. 82/2005), che il loro capitale sociale obbligatorio passasse rispettivamente da 1 milione per i gestori di Posta elettronica certificata e 200mila euro per i conservatori di documenti digitali a 5 milioni di euro.

 

Nell’ultima versione della bozza di decreto pubblicata sul sito del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, grazie anche all’attenzione che ANORC ha sollevato su questa problematica che rischiava di recare gravi danni agli operatori del mercato, segnalandone con forza l’incongruenza – i gestori di Posta elettronica certificata e i conservatori di documenti digitali sono stati espressamente eliminati dall’art. 25 comma 1 lett c. della bozza di decreto che modifica l’art. 27 comma 2 del CAD, e non dovranno quindi aumentare fino a 5 milioni il loro capitale sociale obbligatorio.

 

La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l’ufficio e il funzionario responsabile del procedimento. 1-quinquies.

 

Tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto all’assegnazione di un’identità digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, alle condizioni di cui all’articolo 64. 3 1-sexies. Tutti gli iscritti all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l’identità digitale di cui al comma 1-quinquies, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale, alle condizioni di cui all’articolo 3-bis.

 

Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato “Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.

 

La realizzazione e la gestione dell’Indice sono affidate all’Agid, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni di cui al comma 1 aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell’Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell’Agid. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili

Fonte: ANORC - Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments