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Dematerializzazione degli assegni: alcune osservazioni sul Regolamento

lentepubblica.it • 16 Dicembre 2015

assegni di mantenimentoLa Banca d’Italia ha da poco pubblicato il testo del Regolamento recante le Regole tecniche in materia di presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni, nella versione modificata in base alle osservazioni ricevute nella fase di consultazione pubblica conclusa il 10 luglio 2015. Il testo definitivo del Regolamento dovrebbe essere emanato entro la prima metà del 2016 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

La Banca d’Italia ha modificato il testo del Regolamento accogliendo anche alcune delle osservazioni che erano state presentate da ANORC e AIFAG (Associazione Italiana Firma elettronica Avanzata biometrica e Grafometrica) durante la consultazione pubblica.

 

Nello specifico, sono state accolte le osservazioni in cui si rilevava che nel testo dell’articolo 3 della bozza di Regolamento ci si limitava solo ad accennare alla possibilità di certificare il processo automatico di acquisizione delle copie, effettuando un generico richiamo al DPCM 13 novembre 2014, quando invece tali disposizioni di natura tecnica (in quanto di competenza di Banca d’Italia) avrebbero potuto rendere maggiori dettagli sulla certificazione di tali processi. In effetti, la Banca d’Italia ha accolto le osservazioni proposte, inserendo in merito maggiori ragguagli nell’Allegato tecnico al Regolamento, come risulta dalla tabella relativa agli esiti della consultazione.

 

In particolare, in relazione al processo automatico di acquisizioni delle immagini digitali degli assegni, il Capitolo I dell’Allegato al Regolamento è stato modificato prevedendo che “al fine di assicurare l’immodificabilità e l’integrità dell’immagine dell’assegno in origine generata e certificata devono essere attuate tutte le misure di natura organizzativa e tecnologica volte a garantire che il documento sottoposto alla sottoscrizione con firma digitale corrisponda esattamente al titolo cartaceo originale da cui è tratto”.

 

Inoltre, sono state accolte le osservazioni di ANORC e AIFAG relative alla mancanza di una disposizione – nell’art. 17 del Regolamento o nel Capitolo 7 dell’Allegato tecnico, entrambi relativi alle ipotesi di esternalizzazione – che esplicitasse inequivocabilmente la possibilità di delegare l’apposizione della firma digitale a garanzia della conformità delle copie informatiche degli assegni dematerializzati, qualora le attività materiali di acquisizione dell’immagine dell’assegno siano esternalizzate dal negoziatore, fatta salva in ogni caso la responsabilità della banca negoziatrice per quanto riguarda tutti i rapporti con i terzi (altri intermediari o soggetti interessati) o le Autorità.

 

Anche in merito a tale osservazione, la Banca d’Italia ha accolto i rilievi sollevati nella riformulazione del relativo paragrafo contenuto nell’Allegato tecnico (al Capitolo 7), prevedendo che “qualora decidano di esternalizzare una o più attività a uno o più soggetti, gli intermediari devono precisare, per ciascuna delle attività esternalizzate, i servizi che saranno forniti da ciascuno di essi, assicurandosi che, per ciascuna attività, sussistano procedure tecniche e organizzative tali da garantire adeguati livelli di affidabilità, efficienza e sicurezza nonché, ove necessario, la sussistenza dei poteri di firma”.

 

Da ultimo, in linea con quanto suggerito da ANORC e AIFAG, nel nuovo testo del Regolamento la Banca d’Italia ha tenuto maggiormente in considerazione la stabilizzazione e la conservazione delle registrazioni effettuate ai sensi degli artt. 5 e 8 del Regolamento, sulla scorta dei quali il negoziatore deve registrare su supporto informatico, in modo univoco e immodificabile, tutti gli eventi caratterizzanti la vita dell’assegno.

 

Su tale ultimo aspetto, la Banca d’Italia, pur lasciando agli istituti bancari la scelta di implementare autonomamente processi di conservazione a norma delle registrazioni informatiche in questione, ha comunque modificato il Capitolo 4 dell’Allegato tecnico per rendere esplicita la necessità di garantire l’immodificabilità di tali registrazioni.

 

Nello specifico, è stato previsto che “gli intermediari, ciascuno in relazione al proprio ruolo, devono registrare tempestivamente sul supporto informatico, con modalità idonee a garantire la completezza, la correttezza, la non modificabilità, i dati e i documenti prodotti e /o utilizzati durante l’intero ciclo di vita dell’assegno. Deve essere altresì assicurata la registrazione delle operazioni di accesso, inserimento e modifica delle informazioni di cui sopra con misure adeguate ad attestarne l’immodificabilità”.

 

In conclusione, dal tenore delle valutazioni e delle considerazioni svolte della Banca d’Italia in merito a tutte le osservazioni presentate, emerge l’intento di rimettere alle valutazioni del mercato la scelta di esternalizzare tali processi a soggetti che siano conservatori accreditati da AgID, ai sensi dell’art. 44-bis del CAD, e che quindi possano offrire i requisiti di livello più elevato in termini di qualità e sicurezza.

 

 

Fonte: ANORC - Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale
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