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Nota di lettura ANCI su cantieri e opere legate allo Sblocca Italia

lentepubblica.it • 22 Ottobre 2014

Nella seduta di venerdì 17 ottobre la Commissione Ambiente della Camera ha concluso l’esame del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”  – Sblocca Italia.

Durante l’esame in commissione sono state apportate diverse modifiche di interesse alcune delle quali richieste dall’ANCI. L’Aula avvierà l’esame del d.l. con la discussione generale nella giornata del 20 ottobre.

Di seguito si riportano le proposte di modifica di maggiore interesse approvate. Pertanto, Pubblichiamo la nota di lettura Anci riferita alle modifiche introdotte al decreto legge durante l’esame in commissione Ambiente della Camera.

 

 

Art. 1- Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale.

 

 

  • E’ stato approvato un emendamento con il quale si prevede che agli enti locali che hanno sottoscritto, entro il 31 dicembre 2013, apposite convenzioni con RFI per l’esecuzione di opere volte all’eliminazione di passaggi a livello, anche di interesse regionale, pericolosi per la pubblica incolumità, è concesso di escludere, dal computo del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015, le spese da essi sostenute per la realizzazione di detti interventi a condizione che RFI disponga dei relativi progetti esecutivi, di immediata cantierabilità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

  • Inoltre sempre all’art. 1 è stato approvato un emendamento che prevede, al fine di rendere cantierabili nel breve termine opere di interesse pubblico nazionale o europeo nel settore ferroviario, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rediga il «Piano di ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria» con il quale vengono individuate, secondo criteri di convenienza economica per il sistema-Paese, le linee ferroviarie da ammodernare, anche tramite l’impiego dei fondi della Connecting Europe Facility, sia per il settore merci che per il trasporto passeggeri. Tale piano è redatto in collaborazione con le associazioni di categoria del settore e reso tempestivamente pubblico, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

Art. 3 –Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell’economia

 

  • E’ stato approvato un emendamento con il quale si prevede che le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali siano istruite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture. Una quota pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse de Fondo istituito presso il MIT è destinata ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro competenza e finalizzate, nel limite massimo di 100 milioni di euro, a nuovi progetti di interventi, secondo le modalità indicate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, assegnando priorità alla:
  1. a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché riduzione del rischio idrogeologico;
  2. b) riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
  3. c) messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica. Restano in ogni caso esclusi dall’attribuzione di tali risorse i Comuni che non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica ad essi attribuiti».

 

Art 4 –Opere incompiute segnalate dagli Enti locali

 

E’ stato approvato un emendamento con il quale si prevede che i pagamenti esclusi dal patto devono riguardare prioritariamente edilizia scolastica, impianti sportivi, contrasto al dissesto idrogeologico, sicurezza stradale. Inoltre un’altra modifica prevede di istituire presso il MIT un Fondo finalizzato alla continuità dei lavori delle reti delle aree metropolitane ed al supporto temporale delle specifiche esigenze di cassa.

 

Art. 7 – Norme in materia di gestione di risorse idriche

Si segnala l’approvazione di un emendamento ANCI riformulato inerente la revisione dei termini per l’adesione dei Comuni agli enti di governo degli ATO prima estremamente esigua.

Art. 24- Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio

E’ stato emendato in parte il testo dell’articolo in oggetto. La norma prevede quindi che i Comuni possano definire con apposita delibera, i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade, o interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L’esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere. Tali riduzioni vengono concesse prioritariamente a «comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute».

 

Art. 37 – Misure urgenti per l’approvvigionamento e il trasporto del gas naturale

All’art. 37 si segnala l’approvazione di un emendamento ANCI che  riguarda il Testo unico su espropriazioni per pubblica utilità e, in particolare le Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali, individuate dall’Autorità competente come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti. Il DPR n. 327/2001 stabilisce che  l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi e la variazione degli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati e  sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati. Sebbene la norma già prevedesse l’acquisizione dei pareri degli EELL, con l’emendamento approvato è previsto un ulteriore passaggio di confronto con gli Enti locali prima dell’adozione dell’atto conclusivo del procedimento.

 

Art. 38- Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali

All’art. 38, è stato inserito il comma 1-bis, che prevede che il Ministro dello Sviluppo economico disponga, sentito il Ministro dell’ambiente un piano delle aree in cui saranno consentire le attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi e quelle di stoccaggio del gas naturale. Come ANCI si era chiesto che fosse il Ministro dell’ambiente a predisporre un piano di “intesa” con Ministro Sviluppo economico e Conferenza Unificata. E’ comunque un dato positivo poter contare su una preventiva attività di pianificazione. Per l’aula si riproporrà intesa con Ministro ambiente e almeno sentita la Conferenza Unificata.

 

Art. 43- Misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e di fondo di solidarietà comunale

Si segnala l’approvazione di alcuni emendamenti dell’ANCI che sono stati fatti propri dal Governo. Si tratta dei seguenti:

 

  • emendamento con il quale si stabilisce che la sanzione prevista dall’articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per inadempienza del patto di stabilità interno del 2013, ferme restando le rimanenti sanzioni, nel 2014 si applichi fino ad un importo pari al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo disponibile del comune Inoltre viene previsto su richiesta dei comuni che hanno attivato nell’anno 2014 la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonché di quelli che nel medesimo anno hanno deliberato il dissesto finanziario, il pagamento della sanzione di cui al primo periodo possa essere rateizzato in dieci anni e gli effetti finanziari determinati dalla sua applicazione non concorrano alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui al comma 122 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.

 

  • emendamento approvato con riformulazione, quindi non esaustivo per ANCI, con il quale si stabilisce che i comuni per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarietà comunale 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidarietà 2013, possano chiedere la rateizzazione triennale, decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, comprese quelle da trattenere per il tramite dell’Agenzia delle entrate, con le modalità che sono rese note dal Ministero dell’interno mediante apposito comunicato. A seguito delle richieste di rateizzazione, il Ministero dell’interno comunica, ai comuni beneficiari delle maggiori assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013, gli importi da riconoscere in ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017.

 

  • emendamento con il quale viene previsto che con decreto del Ministro dell’economia sia adottata, previa intesa in Conferenza Stato – città ed autonomie locali, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario.

 

 

FONTE: ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani

 

 

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