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Variazioni colturali: aggiornata banca dati dei Comuni

lentepubblica.it • 30 Dicembre 2014

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di sabato 27 il comunicato dell’Agenzia delle Entrate con l’elenco dei comuni per i quali è stato completato l’aggiornamento della banca dati catastale. Si tratta, in particolare, delle particelle di terreno che nel 2014 hanno subito variazioni colturali rispetto a quanto censito nella banca dati del Catasto terreni.

I dati possono essere consultati sia sul sito dell’Agenzia (sezione Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Variazioni colturali), sia presso gli uffici provinciali – territorio delle Entrate e presso i Comuni interessati nei sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Cosa sono le variazioni colturali

Chi effettua una variazione della coltura praticata su una particella di terreno, rispetto a quella censita nella banca dati del catasto, ha l’obbligo di dichiarare questa variazione all’Amministrazione finanziaria, a meno che l’uso del suolo sulle singole particelle non venga dichiarato correttamente a un Organismo pagatore al momento della presentazione della richiesta per l’erogazione dei contributi agricoli. In questo caso, infatti, sarà l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) a provvedere all’aggiornamento delle informazioni censuarie, con una proposta basata sulle dichiarazioni fatte nel 2014 dai contribuenti titolari delle singole particelle catastali, da inviare all’Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni presentate agli Organismi pagatori, riconosciuti dalla normativa comunitaria, esonerano i soggetti interessati dall’adempimento previsto dall’articolo 30 del Tuir.

I soggetti che riscontrano delle incoerenze nell’attribuzione delle qualità di coltura possono presentare una richiesta di rettifica in autotutela. Il modello può essere scaricato direttamente dal sito internet dell’Agenzia, nella sezione dedicata alle variazioni colturali. Una volta compilato, dovrà essere presentato al competente ufficio provinciale – territorio delle Entrate.

La richiesta di rettifica in autotutela non sospende, tuttavia, i termini per il ricorso, che potrà essere presentato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato dell’Agenzia.

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Fabio Brocceri

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