L’errata corrige al contratto del comparto Funzioni locali apporta novità alla disciplina che regola le assenze per visite fiscali e i relativi certificati di malattia. Vediamo quali.
Secondo il nuovo testo corretto e riveduto, nei casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante l’attestazione di presenza.
Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day-surgery, dayservice, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero anche per i conseguenti periodi di convalescenza.
La prima bozza di contratto, la successiva ipotesi sottoscritta il 21 febbraio scorso, e infine, l’errata corrige, non hanno mai messo in dubbio che i permessi per visite siano ora riconducili alla malattia, offrendo una nuova disciplina della malattia a ore.
Nella prima bozza di contratto si precisava che se l’assenza è riconducile a una visita che produce incapacità lavorativa, il permesso era giustificato previsto l’obbligo di giustificare l’assenza attraverso attestazione di presenza della struttura e attestazione di malattia del medico curante.
Ricordiamo che nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla conclusione del progetto di recupero o alla scadenza del termine, il rapporto di lavoro è risolto.
Decurtazione Malattia Dipendenti Pubblici, in quali casi è prevista?
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it