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Blocco assunzioni e progressioni verticali: quando si applica?

lentepubblica.it • 15 Giugno 2023

blocco-assunzioni-progressioni-verticaliIn quali casi può sussistere, nel pubblico impiego, il blocco delle assunzioni e delle progressioni verticali? A rispondere a questa domanda è una sentenza della Corte di Cassazione.


Ovviamente anche nella Pubblica Amministrazione, come in ogni posto di lavoro privato, la progressione di carriera rappresenta un sistema, ben dettagliato e organizzato secondo un modello preciso, quasi gerarchico.

Una disciplina idonea a valorizzare le professionalità interne alla pubblica amministrazione, senza rinunciare al rigore che necessariamente deve connotare uno sviluppo di carriera.

Ovviamente il sistema delle progressioni non va direttamente a impattare su quello delle nuove assunzioni, che continua a seguire le regole dell’ingresso nelle amministrazioni tramite il sistema delle procedure concorsuali.

In alcune eventualità, tuttavia, si può verificare il blocco delle assunzioni e delle progressioni verticali nel pubblico impiego. Ad occuparsi di questo argomento nello specifico è una sentenza della Cassazione che, seppur non recentissima, offre una chiave di lettura importante sulla questione.

Blocco assunzioni e progressioni verticali

L’obbligo di adozione della programmazione triennale del fabbisogno, da parte degli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, è sancito dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 che all’art. 39, comma 1, lo finalizza alle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse “per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio“.

Pertanto la pianificazione dell’approvvigionamento di risorse umane deve necessariamente conciliare le esigenze segnalate dai diversi uffici con il rispetto della sostenibilità finanziaria delle scelte organizzative adottate e dei vincoli posti dalla legge in materia di assunzioni.

E a determinati paletti sono in linea teorica coinvolte quasi tutte le amministrazioni statali. Con nota circolare 11786/2011, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha infatti specificato che: “[…] le amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni sono pressoché tutte: le amministrazioni dello Stato, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, tutte le Agenzie, le Regioni, le Province, i Comuni, le Università, le Camere di commercio, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, compresi gli enti di ricerca.”

Per gli enti che non rispettano i vincoli finanziari e che vengono meno al patto di stabilità interno può dunque essere imposto il blocco delle assunzioni.

Il blocco delle assunzioni in determinati casi ha il duplice scopo di limitare gli oneri finanziari a carico del bilancio pubblico ed avviare una graduale riduzione del personale contestuale all’incremento dell’efficienza dei servizi resi.

Il parere della Cassazione

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte un ente pubblico si era trovato al centro di una controversia riguardante le procedure per le progressioni verticali di carriera e una procedura di blocco delle assunzioni a proprio carico.

In estrema sintesi, secondo i giudici della Cassazione, nel pubblico impiego contrattualizzato, il blocco delle assunzioni e delle progressioni verticali è applicabile anche alle Regioni ed agli altri Enti locali.

Questo poiché il comma 95 dell’articolo 1 della legge 311/2004, che non lo ha previsto direttamente, va letto in combinato disposto con il comma 98 dello stesso articolo, che ha fissato precisi limiti alla spesa pubblica degli enti locali.

I limiti alla spesa pubblica, in modo particolare, impattano su quella concernente il personale.

Questa norma non viola l’articolo 117 della Costituzione: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.”

Il motivo è che quale espressione del potere statale di coordinamento della finanza pubblica, questa norma incide solo indirettamente sulla organizzazione amministrativa dell’Ente.

Il testo della Sentenza

Qui è disponibile il documento completo.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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