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Cessione quinto pensione: modifica soglia TAEG

lentepubblica.it • 15 Gennaio 2015

Con decreto del 24 dicembre 2014 il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari rilevati dalla Banca d’Italia e in vigore per il periodo di applicazione 1° gennaio – 31 marzo 2015.

Per il suddetto periodo, pertanto, si modificano i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, di cui all’articolo 10 della convenzione INPS  finalizzata alla concessione di prodotti di finanziamento a pensionati, approvata con  determina n. 76 del 5 aprile 2013.

Con decreto del 24 dicembre 2014 il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 108/1996 recante disposizioni in materia di usura, come modificato dal decreto legge n. 70/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2011, rilevati dalla Banca d’Italia e in vigore per il periodo di applicazione 1° gennaio – 31 marzo 2015.

In particolare, per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione:

VALORI DEI TASSI APPLICATI NEL PERIODO
01/01/2015 –   31/03/2015

Classi di importo in euro: Tassi medi Tassi soglia usura
fino a 5.000,00 12,54 19,6750
oltre 5.000,00 11,64 18,5500

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti con cessione del quinto della pensione, di cui all’articolo 10 della convenzione INPS, approvata con  determina n. 76 del 5 aprile 2013, finalizzata alla concessione di prodotti di finanziamento a pensionati, variano come segue:

TASSI SOGLIA CONVENZIONALI PER CLASSE DI ETA’ DEL PENSIONATO E CLASSE DI IMPORTO DEL PRESTITO
Classi di età del pensionato (*) Fino a 5.000 euro Oltre 5.000 euro
fino a 59 anni  9,30  9,14
60-69 10,90 10,74
70-79 13,50 13,34

(*) Le classi di età comprendono il compleanno dell’età minima della classe; l’età si intende a fine piano.

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° gennaio 2015.

 

 

FONTE: INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

 

 

 

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