I chiarimenti INPS in merito all’accesso e alla decadenza dalla fruizione di ASpI e mini-ASpI in caso di accesso alla pensione.
Pensione e ASpI sono prestazioni incompatibili, a chiarirlo è stata la Circolare INPS n. 180/2014. Il diritto alla fruizione di ASpI o mini-ASpI si perde con l’accesso alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata, anche se le indennità di disoccupazione sono in corso di fruizione. I diritto ad ASpI e mini-ASpI decade dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti di pensionamento di vecchiaia o anticipato. Tale ipotesi di decadenza della fruizione delle indennità di disoccupazione è stata prevista dalla Riforma del Lavoro Fornero che le ha istituite (art. 2, c. 40, lett. c) della Legge n. 92/2012).
Tra coloro che maturano i requisiti per l’accesso alla pensione l’INPS, nella propria circolare, distingue tra i soggetti che perfezionano o meno i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato con età inferiore a 62 anni:
Non sono invece previste penalizzazioni, anche se il pensionamento anticipato avviene prima di 62 anni d’età quando l’anzianità contributiva deriva esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e cassa integrazione ordinaria, per donazione sangue, per i congedi parentali, per i congedi e i permessi di assistenza a disabili.
FONTE: PMI (www.pmi.it)
AUTORE: Francesca Vinciarelli
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