Sanzioni Disciplinari Pubblico Impiego: ecco una breve panoramica con alcune indicazioni molto utili.
Ricordiamo infatti che il CCNL identifica gli obblighi comportamentali e disciplinari del dipendente. Il dipendente deve lavorare con impegno e responsabilità, rispettando i principi del buon andamento, del rispetto della legge e dell’interesse pubblico.
Cosa accade quando tutti questi buoni principi vengono violati?
Vediamo qui di seguito una rassegna estremamente sintetica riguardante le sanzioni e i principi di gradualità che devono essere rispettati quando vengono applicate le medesime.
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Ovviamente il consiglio è sempre quello di attenersi alle disposizioni di buon andamento e correttezza inserite nel Contratto Nazionale.
Perà è bene sapere a cosa si va incontro quando si violano queste disposizioni.
Ricordiamo che il D.Lgs. 150/2009 afferma che la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare recante l’indicazione delle sanzioni e delle infrazioni (determinate dai contratti collettivi) equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.
Con la novella del 2009 la competenza della contrattazione collettiva riguarda ora solo la tipologia di infrazioni e sanzioni (codice disciplinare propriamente detto).
Le sanzioni previste dai codici sono:
La sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi è stata introdotta con la tornata contrattuale 2002-2005.
L’adozione di tale sanzione comporta la privazione della retribuzione fino al decimo giorno e la corresponsione di un’indennità pari al 50% della retribuzione (oltre agli assegni familiari) dall’undicesimo giorno in poi. La misura incide, inoltre, sull’anzianità di servizio, dalla quale andrà scomputato il periodo trascorso in sospensione.
Con i codici disciplinari ha fatto ufficiale ed effettivo ingresso nella regolamentazione del lavoro pubblico il licenziamento disciplinare, con preavviso e senza preavviso.
L’art. 55 quater del D.Lgs. 165/2001 stabilisce si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento in caso di:
Infine, si devono sempre e comunque applicare i principi di gradualità e proporzionalità nei procedimenti con sanzioni rispetto alle infrazioni.
In particolare, si dovrà guardare: