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Ulteriori chiarimenti su congedi parentali e tredicesima

lentepubblica.it • 20 Ottobre 2015

tredicesimeA seguito di alcuni quesiti giunti in redazione si rende utile per tutti i dipendenti della scuola un chiarimento: i primi 30 gg. di congedo parentale non solo sono retribuiti per intero, ma sono anche utili ai fini della maturazione delle ferie e del rateo della tredicesima mensilità.

 

Ai sensi della generale normativa recata dal comma 5 dell’art. 34 del T.U. (151/01) tutti i periodi di congedo parentale, indipendentemente dall’aspetto retributivo, sono computati ai fini dell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

 

Nell’ambito dei periodi di congedo parentale con diritto a retribuzione sopra indicati – l’art.12, comma 4 del CCNL Scuola, prevede per i primi trenta giorni di fruizione del beneficio, fruibili anche frazionatamente e computati complessivamente tra entrambi i genitori, un ulteriore trattamento di favore, consistente:

 

  • nella mancata riduzione delle ferie;

 

  • nell’attribuzione dell’intera retribuzione fissa mensile, comprese le quote di salario fisse e ricorrenti, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

 

 

E la tredicesima mensilità?

 

Certo è che se ci si sofferma solo ai primi 12 artt., senza pensare che ce ne sono altri 138 che compongono il CCNL Scuola, è ovvio che saremmo portati a pensare che dal momento che lo stesso art. 12 non contempli la tredicesima mensilità (ma solo le ferie), quest’ultima non debba essere corrisposta.

 

Invece il Contratto dedica un art. a parte solo sulla tredicesima mensilità. L’art. 80 dispone infatti quanto segue:

 

1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato spetta una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.

 

2. L’importo della tredicesima mensilità è pari al trattamento fondamentale spettante al personale nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.

 

3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.

 

4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.

 

5. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.

 

6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.

 

Ora, a dire il vero non ci sarebbe stato bisogno neanche di questa precisazione in quanto disponendo l’art 12/4 su citato la “retribuzione per intero” per i primi 30 gg., cioè la  corresponsione della retribuzione integrale, questa comporta automaticamente il diritto al relativo rateo di tredicesima, in quanto la stessa tredicesima mensilità è automaticamente connessa al trattamento retributivo del dipendente, garantito per intero.

 

Ma se anche dovessimo avere dei dubbi al riguardo, questi comunque spariscono nel momento in cui l’art 80/6 dispone chiaramente, per il comparto Scuola, che i ratei della tredicesima mensilità sono ridotti SOLO se le assenze del dipendente comportino la riduzione del trattamento economico.

 

Riduzione del trattamento economico che chiaramente non avviene con la retribuzione per intero per i primi 30 gg. di congedo.

Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it) - articolo di Paolo Pizzo
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