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Edilizia Scolastica: scadenze per rendicontazione interventi

lentepubblica.it • 9 Settembre 2015

pratiche edilizieLa legge 13 luglio 2015 n. 107 (buona scuola), prevede, a proposito dell’edilizia scolastica, tra le altre disposizioni, una tornata straordinaria di rendicontazione da parte degli enti beneficiari di contributi, al fine di permettere la riassegnazione di risorse agli stessi enti, in presenza di motivate esigenze, ovvero di incrementare i capitoli attualmente destinati agli interventi per la riqualificazione e la messa a norma degli edifici delle scuole, che di seguito si richiamano.

 

Fondi Cipe

 

Nello specifico, la legge 107/2015, al comma 165 dell’articolo 1, prima parte, ha disposto che, al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati ai sensi dell’articolo 80, comma 21, della legge 289/2002, e successive modificazioni, con le delibere Cipe n. 102/04 (primo programma stralcio) e n. 143/2006 (secondo programma stralcio) è consentito agli enti beneficiari, previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, l’utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d’asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato.

 

Le modalità della rendicontazione sono state rese note attraverso il sito web istituzionale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con comunicato in data 13 agosto 2015 e il termine per la compilazione online è il 14 settembre 2015. La rendicontazione avverrà telematicamente sul sito del Mit https://rendicontazionebuonascuola2015.mit.gov.it. Gli enti titolari dovranno aggiornare la propria anagrafica, lo stato di avanzamento dell’intervento e comunicare il quadro economico all’attualità e l’importo delle economie che si intendono utilizzare. Il sistema restituirà una ricevuta che gli enti dovranno firmare (digitalmente) e trasmettere al Mit. Sono inoltre attive due pec «ad hoc»: rendicontazionescuole@pec.mit.gov.it per la trasmissione della rendicontazione e info.rendicontazionescuole@pec.mit.gov.it per la richiesta di chiarimenti o informazioni.

 

Oltre alle previsioni relative ai primi due piani stralcio, la stessa legge n. 107/2015, al comma 170 dell’articolo 1, dispone che le risorse di cui all’articolo 2, comma 239, della legge 191/2009 e successive modificazioni, destinate alla realizzazione del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare n. 8-00143 del 2 agosto 2011 (cosiddetta risoluzione Alfano), in relazione alle quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della legge 107/2015, saranno destinate alla programmazione nazionale per il triennio 2015/2017 di cui all’articolo 10 del Dl 12 settembre 2013 n. 104, nonché a interventi che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica.

 

Fondi leggi n. 318/86, n. 430/91, n. 431/96 e n. 23/96

 

Al comma 161 dell’articolo 1, seconda parte, la legge 107/2015 dispone che le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della stessa (16 luglio 2015) e relative ai finanziamenti attivati ai sensi dell’articolo 11 del Dl 1 luglio 1986 n. 318, dell’articolo 1 della legge 430/1991, e dell’articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996 n. 431, nonché a tutti i finanziamenti erogati ai sensi dell’articolo 4 della legge 23/1996, fatte salve le sole risorse relative ad interventi in corso di realizzazione o le cui procedure di appalto sono aperte alla medesima data, sono destinate all’attuazione di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici.

 

Entro il 12 ottobre gli enti locali beneficiari dei predetti finanziamenti devono trasmettere al Ministero dell’Istruzione e alla Cassa Depositi e Prestiti il monitoraggio degli interventi realizzati, pena la revoca delle risorse ancora da erogare. Si vedano al proposito le note Miur nn. 10011, 10012 e 10036 dell’11 agosto 2015.

 

Fondi legge 296/2006 – Monitoraggio delle Regioni

 

Al monitoraggio appena richiamati si affianca quello delle Regioni sui piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Le relative economie accertate all’esito del monitoraggio restano nella disponibilità delle Regioni per essere destinate ad interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici presenti nella rispettiva programmazione regionale. Per il monitoraggio che stanno effettuando le regioni, gli enti locali dovranno consultare i siti delle singole Regioni.

 

Mancata rendicontazione ed economie

 

La mancata rendicontazione nel termine indicato preclude l’utilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella disponibilità dell’ente, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 165 dell’articolo 1 della legge 107/2015. Queste risorse e le economie accertate sono destinate a interventi compresi nella programmazione nazionale per il triennio 2015/2017 di cui al Dl 12 settembre 2013 n. 104, nonché a interventi che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi 177-197 della legge richiamata e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica.

Fonte: ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani - articolo di Sabrina Gastaldi e Massimo Nutini
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