Quali sono le differenze principali nell’assegnazione su Graduatorie ad Esaurimento e Graduatorie Interne? Quali regole principali su supplenze brevi e docenti interne?
Quali sono le supplenze di competenza degli ATP da assegnare con lo scorrimento delle GAE (Graduatorie ad Esaurimento provinciali)?
Gli incarichi su tutti i posti vacanti o di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico, sono conferiti dall’Ufficio Scolastico Territoriale (o scuola polo) utilizzando le graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 2 del D.M. 131/2007.
In particolare, sono di competenza degli ATP che assegnano alle GAE:
Fanno parte di tali supplenze:
È possibile conferire tali tipologie di supplenze ai docenti inseriti con “riserva” nelle GAE?
È possibile conferire incarichi a tempo determinato con apposizione di clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente, ai docenti risultati destinatari di pronunce giudiziali favorevoli del Consiglio di Stato in forza delle quali, il disposto inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento o di istituto, risulti configurato dal giudice come pienamente anticipatorio di tutte le utilità ad esso connesse (Circolare supplenze n. 24306 del 1/9/2016).
Quali sono le supplenze di competenza dei Dirigenti scolastici da assegnare con lo scorrimento delle GI (Graduatorie di istituto)?
Qualora dopo lo scorrimento delle graduatorie a livello provinciale occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie di istituto.
Può quindi accadere che i posti, interi o spezzoni orari superiori alle 6 ore, originariamente da assegnare alle graduatorie ad esaurimento entro il 31/12 con scadenza 31/8 o 30/6, non siano coperti dall’ambito territoriale provinciale (ATP) o dalle scuole polo a causa dell’esaurimento delle corrispondenti graduatorie provinciali.
In questo caso la competenza passa ai Dirigenti scolastici i quali per la copertura di tali posti dovranno utilizzare le graduatorie di circolo e di istituto (a partire dalla I fascia) della scuola ove si verifica la disponibilità. La scadenza della supplenza rimane comunque immutata (31/8 o 30/6).
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.M. 131/2007 le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.
Tali spezzoni non devono essere considerati liberi, cioè attribuibili alle graduatorie di istituto, fino a quando l’ATP non dichiara concluse le operazioni di attribuzione delle nomine a tempo determinato per l’anno scolastico di riferimento.
Laddove ciò dovesse avvenire ad anno scolastico inoltrato, lo spezzone può essere attribuito solo con contratto ex art. 40 “in attesa dell’avente diritto”.
Pertanto, se dopo le operazioni di nomina dalle graduatorie ad esaurimento da parte degli ATP o delle scuole polo residuino spezzoni pari o inferiori a 6 ore, questi vanno restituiti ai dirigenti scolastici delle singole scuole in cui si verifica la disponibilità, che provvederanno ad attribuirli secondo questo ordine (comma 4 dell’art. 22 della legge finanziaria 28/12/2001 n. 448):
a) in via prioritaria, al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità;
b) quindi a docenti con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore(sempre se in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità);
c) poi a docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità);
d) infine, in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto per scorrimento delle relative graduatorie di istituto (a partire dalla I fascia).
NOTA BENE:
In via generale il Dirigente scolastico ha la possibilità della sostituzione del titolare assente per brevi periodi con personale interno, anche con la corresponsione di ore eccedenti, oppure, qualora non sia possibile tale soluzione, con la nomina di un supplente nominato dalle graduatorie di istituto (a partire dalla prima I fascia).
Dopo l’entrata in vigore della legge 107/2015 la Circolare delle supplenze n. 24306 del 1/9/2016 specifica che:
Alle graduatorie d’istituto sono assegnate tutte le supplenze che, dopo il 31/12, riguardano i posti resosi vacanti o disponibili (art. 7 D.M. 131/07).
Tali supplenze, assegnate dopo il 31/12, potranno avere come termine direttamente l’ultimo giorno di lezione, stabilito dal calendario scolastico regionale, perché trattasi di posti resosi vacanti o disponibili (es. aspettativa, dottorato di ricerca, decesso ecc.), fermo restando il diritto alla partecipazione de docente agli scrutini ed eventuali esami (art. 37 CCNL/2007).
Non possono quindi avere una scadenza direttamente al 30/6 o 31/8 come invece accade quando il posto si rende disponibile prima del 31/12.
Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it)