Il percorso di alternanza scuola-lavoro, iniziato lo scorso anno scolastico nelle classi terze delle scuole secondarie II grado, prosegue nel corrente anno scolastico per gli studenti delle classi quarte (seconda annualità) e inizia per le nuove classi terze (prima annualità), mentre rimangono ancora escluse le classi quinte.
Gli studenti delle classi terminali, infatti, saranno coinvolti nell’alternanza scuola-lavoro il prossimo anno, quando le disposizioni normative previste nella legge 107 entreranno a regime.
Il comma 33 della legge 107 prevede, infatti, quanto segue:
Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa.
In base a queste disposizioni, quindi, come precedentemente indicato, dall’anno scolastico 2015/2016, l’alternanza è obbligatoria per gli studenti del terzo anno e le 400/200 ore rimangono comunque un obiettivo del triennio.
Dal corrente anno scolastico 2016/2017 l’alternanza è obbligatoria per gli studenti del terzo e del quarto anno. A regime, dall’anno scolastico 2017/2018, saranno coinvolti tutti gli studenti dell’ultimo triennio.
L’alternanza scuola lavoro è un’esperienza educativa, progettata dalla scuola con altri soggetti e istituzioni, finalizzata ad offrire agli studenti nuove occasioni formative.
Il percorso di alternanza scuola- lavoro offre agli studenti l’opportunità di inserirsi, in periodi determinati con la struttura ospitante, in specifici contesti lavorativi, contribuendo alla realizzazione di un collegamento organico tra istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro.
Come indicato dal MIUR aumenta il numero di enti pubblici o privati e di imprese e organizzazioni nazionali che hanno firmato un accordo con il Ministero dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca.
Si allarga dunque la platea di organizzazioni radicate in ogni territorio pronte a ospitare i ragazzi nelle proprie strutture, con percorsi variegati in base al settore di riferimento.
Chi può essere struttura ospitante?
Possono essere strutture ospitanti:
Quali requisiti devono avere le strutture ospitanti?
I requisiti che i soggetti ospitanti devono possedere per costruire percorsi di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con le scuole e in relazione alle funzioni e alle attività d’impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, sono indicate dal MIUR nella “Guida Operativa per la Scuola“.
Nello specifico, le strutture ospitanti devono essere in grado di garantire:
Quali sono le priorità operative di una struttura ospitante?
Quando un’impresa, un ente del terzo settore, un ente pubblico o qualsiasi altro soggetto abbia interesse ad accogliere studenti per progetti di alternanza scuola lavoro deve anzitutto:
Risulta, inoltre, estremamente importante:
Cos’è il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro?
In base al comma 41 della legge 107, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 e’ istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro. Il registro e’ istituito d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:
a) un’area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell’anno in cui e’ possibile svolgere l’attività’ di alternanza;
b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l’alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività’ svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.
In che modo le istituzioni scolastiche possono scegliere la struttura ospitante per il percorso di alternanza scuola-lavoro per i propri studenti?
Questo compito spetta al dirigente scolastico. Il comma 40 della legge 107, infatti, affida ai dirigenti scolastici il compito di:
In cosa consistono le convenzioni stipulate tra scuole e strutture ospitanti?
Le convenzioni sono alla base dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e con esse vengono definite le finalità del percorso di alternanza con particolare attenzione alle attività da svolgersi durante l’esperienza di lavoro, alle norme e alle regole da osservare, all’indicazione degli obblighi assicurativi, al rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Dalla convenzione devono risultare le condizioni di svolgimento del percorso formativo, ed in particolare:
I risultati finali dell’esperienza di alternanza vengono sintetizzati nella certificazione finale, con il contributo del tutor formativo esterno.
La convenzione presenta, solitamente in calce o con specifico allegato, il patto formativo, documento con cui lo studente (identificato per nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, classe di appartenenza) si impegna, tra l’altro, a:
Un ruolo importante nel raccordo tra scuola e struttura ospitante è svolto, quindi, dalle due figure di tutor, interno ed esterno, che, per la loro funzione, devono chiaramente possedere esperienze, competenze professionali e didattiche adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso formativo.
Il docente tutor interno e il tutor formativo esterno, risultano affiancati in molte scuole dalla figura di un docente funzione strumentale per l’alternanza e/o da un referente di progetto, figura di riferimento per il raccordo tra gli operatori interni ed esterni per coordinare le attività previste dai singoli progetti.
Fonte: Orizzonte Scuola (ww.orizzontescuola.it) - articolo di Giovanna Onnis