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Gli appalti sotto soglia dopo i Decreti “Semplificazione”

Leccisotti Luca • 19 Settembre 2022

appalti-sotto-soglia-decreti-semplificazioneLa disciplina degli appalti sotto soglia dopo la doppia cura dei Decreti “Semplificazione”: ecco le regole ancora in vigore fino al 30 giugno 2023.


Gli affidamenti per importi inferiori alla soglia comunitaria sono stati profondamente innovati dalla disciplina derogatoria delle norme del Codice degli Appalti dettata dal. D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (conv. con mod. dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) come ulteriormente semplificata dal successivo D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (conv. con mod. dalla L. 29 luglio 2021, n. 108) per la fase emergenziale estesa alle procedure avviate sino al 30 giugno 2023.

In particolare, sono stati ridisegnati e ridotti gli scaglioni degli importi sotto soglia che consentono, rispettivamente, il ricorso all’affidamento diretto o alle procedure negoziate, è stato ridotto il numero degli operatori da invitare e contingentati i tempi per l’affidamento.

Gli appalti sotto soglia dopo i Decreti “Semplificazione”

L’obiettivo è di semplificare, velocizzare e ottimizzare tempi e risorse per affidare lavori, servizi e forniture con procedure snelle e celeri e per far ripartire sia la macchina amministrativa che tutte le attività esternalizzate nel rispetto dei principi di trasparenza, libera concorrenza e imparzialità. Tale disciplina, tuttavia, allo stato non è definitiva ma si presenta quale meramente:

  • derogatoria, non revocatoria, abrogativa o sospensiva di quella codicistica e, in particolare, delle procedure sotto soglia di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016. Recenti pareri dell’ANAC e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché recente giurisprudenza amministrativa, pur confermando che non si tratti di una disciplina facoltativa, ribadiscono che tale modulo procedimentale non sia obbligatorio né escluda la piena legittimità del ricorso alle procedure ordinarie in conformità ai principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016 (espressamente richiamato dal D.L. 77/2021) a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie.
  • temporanea, valida per le procedure avviate, con determinazione a contrarre approvata entro la deadline del 30 giugno 2023, anche se conclusa successivamente a tale data.

Tipologie di procedure sotto soglia

L’attuale normativa prevede sia per i lavori che per i servizi e le forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, solo due tipologie di procedure sotto soglia tipizzate a seconda dell’importo posto a base d’asta:

a) affidamento diretto per l’affidamento di:

–  lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

–  servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro.

In tali casi la Stazione Appaltante procede all’affidamento diretto procedendo all’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente:

  1. senza l’obbligo di consultare di più operatori economici ma nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del D. Lgs. n. 50/2016, in particolare, del principio di rotazione;
  2. tra soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
  3. entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento con obbligo di pubblicare i risultati della procedura solo per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro.

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento:

– servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016 previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti;

– lavori:

  • di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti
  • di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016 previa consultazione di almeno dieci operatori economici, se presenti.

La Stazione Appaltante procede all’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente:

  1. nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
  2. con obbligo di previa pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali di un avviso sia dell’avvio delle procedure negoziate che dei risultati della procedura di affidamento, con l’indicazione dei soggetti invitati;
  3. con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (fatti salvi i casi obbligatori dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016) ovvero del prezzo più basso procedendo, in tale secondo caso all’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale se il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50 del 2016
  4. entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento.

Conclusioni

Per entrambe le procedure:

  • l’affidamento è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 (l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti);
  • Il ritardo e il mancato rispetto dei termini per l’aggiudicazione, per la stipulazione del contratto e per l’avvio dell’esecuzione possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
  • non sono richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del D. Lgs. n. 50 del 2016, salvo che l’Amministrazione non ne faccia richiesta negli atti di gara in relazione a particolari esigenze connesse alla tipologia e alla specificità della procedura per un importo dimezzato rispetto a quello ordinario.

 

Fonte: articolo di Luca Leccisotti (Dirigente amministrativo SSN ed esperto in Appalti) in collaborazione con Nadia Guglielmo
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