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Ecobonus e Bonus Ristrutturazioni 2019: per chi acquista casa da Impresa sono validi?

lentepubblica.it • 27 Agosto 2019

ecobonus-bonus-ristrutturazioni-2019-per-chi-acquista-casa-da-impresaEcobonus e Bonus Ristrutturazioni 2019: per chi acquista casa da Impresa si applicano oppure no? A rispondere è stata l’Agenzia delle Entrate.


Ecobonus e Bonus Ristrutturazioni 2019 per chi acquista casa da Impresa: in caso di interventi di riqualificazione edilizia chi acquista l’immobile dall’impresa che ha eseguito i lavori non può fruire del bonus ristrutturazioni ed Ecobonus. Ecco quanto afferma l’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello n. 313 del 2019, nel quale vengono forniti importanti chiarimenti in materia. Vediamo più nel dettaglio le motivazioni dell’Agenzia dell’Entrate.

Ecobonus e Bonus Ristrutturazioni 2019: per chi acquista casa da Impresa

Nella vicenda esaminata dal Fisco, prima di completare all’atto di compravendita, la società venditrice eseguiva interventi di riqualificazione sulle parti comuni dell’edificio, provvedendo alla sostituzione della caldaia e alla tinteggiatura dei vani scala.

Il contribuente chiedeva se era possibile fruire delle detrazioni fiscali previste per tali lavori.

L’Agenzia delle Entrate, per svariati motivi, esclude che l’acquirente possa beneficiare delle detrazioni fiscali.

Le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica competono con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali. Utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale e non anche ai beni merce (beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa).

Ciò, in quanto la normativa fiscale in materia di riqualificazione energetica è finalizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso l’attribuzione di un beneficio che un’interpretazione sistematica consente di riferire esclusivamente agli utilizzatori  degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio come nel caso di specie.

Il contribuente istante precisa, infatti, di aver acquistato l’unità residenziale da una società che ha dismesso l’intero immobile oggetto dei lavori.

A prescindere, dunque, dalle modalità utilizzate dalla società per il pagamento dei lavori effettuati, si ritiene che a detta società, non possa essere riconosciuta la spettanza delle detrazioni in esame in quanto il complesso immobiliare, nel quale rientra l’unità acquistata dal contribuente istante, non può considerarsi per la stessa un bene strumentale; dette detrazioni, dunque, non possono essere trasferite all’acquirente.

Pertanto, il contribuente che acquista un immobile da una società non può beneficiare delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di recupero edilizio (articolo 16-bis, comma 1 del Tuir) né di quelle relative alla riqualificazione energetica (articolo 14 del Dl n. 63/2013) se l’impresa venditrice non ha i requisiti per usufruire delle relative agevolazioni.

A questo link il testo completo della risposta all’interpello.

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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