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Mutui e affitti nei fringe benefit previsti dalla Manovra 2024

lentepubblica.it • 8 Gennaio 2024

fringe benefit manovra 2024 mutui affittiLa Manovra 2024 introduce diverse novità in materia di fringe benefit, tra le quali il rimborso di mutui e affitti: ecco un approfondimento.


La Legge di Bilancio 2024 ha ridefinito le soglie degli importi dei fringe benefit e ampliato l’elenco di beni e servizi esentasse, includendo anche le spese per la casa, per la prima volta.

È stata fissata a 2mila euro la franchigia, priva di oneri fiscali, che il datore di lavoro può riconoscere ai dipendenti con figli a carico. Per chi non ha figli, invece, la soglia è stata alzata a 1000 euro.

Vediamo tutte le novità.

Fringe benefit e Manovra 2024: inclusi anche mutui e affitti

Come sappiamo, i fringe benefit sono delle spese (non in denaro) che il datore di lavoro può riconoscere ai propri dipendenti come welfare aziendale.

Tra i fringe benefit più “classici”, troviamo i rimborsi per le spese di viaggio, per la benzina o i buoni pasto. Ma sono incluse anche le spese per le rette scolastiche e i libri di testo.

Inizialmente si trattava di importi modesti, che si aggiravano intorno ai 200 euro.

fringe benefit manovra 2024 mutui affittiMa, con la Manovra 2024, il Governo ha deciso di alzare la soglia a 1000 euro per tutti i dipendenti e a 2mila euro per i dipendenti con figli. In questo modo ha aggiornato una norma del Decreto Lavoro del 1° maggio 2023, che aveva fissato la soglia a 3mila euro per questi ultimi).

Nuovi fringe benefit 2024

Oltre ad aver aggiornato le franchigie esentasse, le aziende potranno considerare come fringe benefit anche le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Introdotte anche le spese sulla proprietà immobiliare, come il contratto di locazione o gli interessi sui mutui della prima casa.
Ma ci sono ancora alcuni punti da risolvere, che rischiano di allungare i tempi di applicazione della misura sperimentale.

Per quanto riguarda gli affitti, ad esempio, ci sono ancora dei dubbi per quanto riguarda le voci di spesa che potranno essere considerate come fringe benefit, come le imposte di registro, il bollo, la Tari o le spese condominiali della prima casa.

Per la sperimentazione della norma, occorrerà aspettare i ministeri competenti e l’Agenzia delle Entrate, che daranno indicazioni precise alle imprese che riconosceranno i benefit casa.

Infine, per i mutui, la norma in vigore del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) stabilisce che concorre alla somma da considerare nei fringe benefit la metà della differenza tra gli interessi calcolati col tasso ufficiale di riferimento della Bce e quelli calcolati col tasso agevolato dipendenti.

Come affermato dall’Agenzia delle Entrate, il contributo del datore di lavoro dovrà essere accreditato sul conto corrente del prestito, nella stessa data in cui la rata viene addebitata, per evitare che rientri nella disponibilità del dipendente.

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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