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Trasporti pubblici: diramato regolamento sanzionatorio per violazione dei diritti dei passeggeri

lentepubblica.it • 29 Gennaio 2015

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27.1.2015 è stato pubblicato il Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, del 21 gennaio 2015.

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti diretti all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di competenza dell’Autorità ai sensi del decreto legislativo nonché all’adozione dei provvedimenti connessi. Il presente regolamento disciplina altresì le modalità procedurali per l’adozione delle misure cautelari e la valutazione degli impegni di cui all’articolo 37, comma 3, lett. f) del decreto istitutivo con riferimento ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

L’Autorità può rilevare infrazioni legate a un’inadempienza, collegata a uno o più eventi, rispetto a singoli utenti o gruppi di utenti e a un’inadempienza sistematica e erga omnes dell’impresa.

L’Autorità procede all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di sua competenza d’ufficio o a seguito di reclamo presentato da passeggeri, anche mediante associazioni rappresentative dei loro interessi, ove a ciò espressamente delegate. A pena di inammissibilità, il reclamo deve essere proposto compilando il modulo predisposto nell’Allegato A al presente regolamento.

La stazione è la locazione presidiata in cui, secondo un percorso preciso, un servizio regolare prevede una fermata per l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri, dotata di strutture tra le quali il banco dell’accettazione, la sala d’attesa o la biglietteria. I servizi regolari assicurano il trasporto di passeggeri con autobus con una frequenza determinata e su un itinerario determinato e in cui l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo presso fermate prestabilite. Invece, i servizi occasionali non rientrano nella definizione di servizi regolari e la cui principale caratteristica è il trasporto con autobus di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa del cliente o del vettore stesso.

 

Consulta l’allegato: Regolamento-tutela-diritti-passeggeri-autobus

 

 

FONTE: Autorità di Regolazione dei Trasporti

 

 

autobus

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