Le agevolazioni a favore delle imprese situate nella zona franca urbana (Zfu), istituita nei comuni del Centro Italia colpiti dai terremoti del 2016 e del 2017, si concretizzano in una riduzione dei versamenti eseguiti con F24. Modalità e termini sono stati definiti dal provvedimento 21 dicembre 2017 dell’Agenzia delle entrate, mentre, per quanto riguarda il versamento vero e propprio, ecco il codice tributo da indicare sulla delega di pagamento: si tratta di Z148, istituito con la risoluzione n. 160/E, anch’essa del 21 dicembre.
La zona franca urbana
La creazione della Zfu è stata prevista dal decreto-legge 50/2017 (articolo 46) e comprende i comuni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici nel corso del 2016 e del 2017. A favore delle imprese che operano all’interno della Zfu (e di quelle chi vi avviano l’attività entro il 31 dicembre 2017) è prevista l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’Irap, dall’Imu e dai contributi previdenziali e assistenziali.
Il provvedimento di oggi
Con il provvedimento pubblicato oggi, l’Agenzia innanzitutto ricorda che:
Inoltre, per assicurare che gli eventi diritto fruiscano delle agevolazioni entro i limiti dell’importo riconosciuto dal Mise è prevista una specifica procedura di controllo che si articola nelle seguenti fasi:
Infine, il provvedimento ricorda che in caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse e dell’importo dell’agevolazione concessa, il modello F24 deve essere presentato a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni da parte del Mise all’Agenzia delle entrate.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Gennaro Napolitano
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