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Libretto Famiglia e prestazione occasionale nel 2023: le indicazioni dell’INPS

lentepubblica.it • 24 Gennaio 2023

libretto-famiglia-prestazione-occasionale-2023-inpsIn una recente Circolare dell’INPS si forniscono indicazioni sulle novità previste per il 2023 in materia di Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale.


Tra le diverse tipologie di contratto, troviamo anche la prestazione occasionale: si tratta di un tipo di prestazione rivolta ad alcune categorie lavorative e presenta diversi limiti, soprattutto riguardo il compenso. È uno strumento che può essere utilizzato in modo saltuario e sporadico. Maggiori informazioni qui.

Nella Circolare INPS 6/2023 l’Istituto riepiloga, pertanto, il quadro normativo di riferimento e fornisce le indicazioni sulle nuove norme introdotte dalla legge di bilancio 2023.

Libretto Famiglia e prestazione occasionale nel 2023: le indicazioni dell’INPS

I datori di lavoro possono acquisire prestazioni di lavoro occasionali secondo due modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale.

Possono utilizzare il Libretto Famiglia soltanto le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in loro favore per:

  • piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; 
  • insegnamento privato supplementare
  • prestazioni occasionali rese dagli steward per le società sportive

Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli indicati nell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017:

  • professionisti
  • lavoratori autonomi,
  • imprenditori
  • associazioni
  • fondazioni e altri enti di natura privata
  • Amministrazioni pubbliche

Per quanto riguarda i limiti economici per l’accesso al Libretto Famiglia e al Contratto di prestazione occasionale, dal 1° gennaio 2023 ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, può erogare compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per anno civile. Sempre dal 1° gennaio, possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo possono stipulare accordi di prestazioni occasionali con i lavoratori anche se non appartenenti alle categorie di cui al comma 8, art. 54-bis, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. È vietato, infine, l’utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura.

Il testo completo della Circolare INPS

Potete consultare qui di seguito il documento completo.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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