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Conguagli da 730 in caso di contribuente deceduto

lentepubblica.it • 2 Dicembre 2015

rettifica 730Mio padre è deceduto questa estate. Aveva già presentato il modello 730. Non è stato possibile ritrovare copia della dichiarazione. Come dobbiamo regolarci per gli eventuali conguagli, a debito o a credito?

 

Michele S.

 

Qualora si verifichi il decesso del contribuente dopo che lo stesso ha presentato il modello 730 cessa l’obbligo del sostituto di imposta di effettuare le operazioni di conguaglio, sia a credito che a debito, delle somme risultanti dalla dichiarazione (articolo 20, comma 2, Dm 164/1999). Se il decesso è avvenuto prima dell’effettuazione e della conclusione dei conguagli a debito, gli eredi riceveranno dal sostituto una comunicazione con l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che dovranno essere versate da questi ultimi nei termini previsti dall’articolo 65 del Dpr 600/1973. Se, invece, dalla dichiarazione presentata scaturisce un credito, il sostituto comunica agli eredi i relativi importi che possono essere, alternativamente, chiesti a rimborso dagli eredi (con istanza da presentare ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 602/1973) oppure utilizzati a scomputo nella successiva dichiarazione dei redditi che gli stessi devono o comunque possono presentare per conto del contribuente deceduto.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Gianfranco Mingione
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