Il Dl 4/2019 è legge: il Senato, infatti, ha dato il via libera definitivo al provvedimento che contiene le norme in materia di reddito di cittadinanza e “quota 100”.
Per quanto riguarda le disposizioni di natura fiscale, nel corso dell’iter parlamentare di conversione sono state confermate quelle già previste dalla versione originaria del decreto relative a: detraibilità e deducibilità dell’onere sostenuto per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (articolo 20); esenzioni in relazione ai finanziamenti agevolati connessi alla corresponsione dei trattamenti di fine servizio (articolo 23); detassazione delle indennità di fine servizio (articolo 24); disciplina dei giochi (articolo 27).
Nel testo del Dl post-conversione, le novità di carattere tributario riguardano essenzialmente l’assistenza fiscale prestata dai Caf e dai professionisti.
L’articolo 6 (commi 8-bis e 8-ter) del decreto interviene sulla disciplina dell’assistenza fiscale prestata dai Caf, dettata dal decreto n. 164/1999. In particolare, le modifiche riguardano l’articolo 7, che regola l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività. In tale disposizione, viene abrogato il comma 2-ter e, di conseguenza, viene soppressa la disposizione secondo cui l’Agenzia delle entrate verifica annualmente che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun Caf nel triennio precedente sia almeno pari all’1% della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nello stesso triennio.
Si ricorda che la stessa disposizione prevedeva che, per i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate, il requisito doveva essere considerato complessivamente.
Per ragioni di coordinamento normativo è inoltre prevista:
La seconda novità per Caf e professionisti che prestano assistenza fiscale è contenuta nell’articolo 7-bis del decreto, che, innanzitutto, modifica il regime sanzionatorio in materia di infedele rilascio del visto di conformità o dell’asseverazione. A tal fine, viene riscritta la lettera a) dell’articolo 39, comma 1, Dlgs 241/1997. Queste, in sintesi, le novità:
Inoltre, per esigenze di coordinamento con la nuova formulazione della lettera a), vengono abrogatele lettere a-bis) e a-ter) dello stesso articolo 39, comma 1.
L’articolo 7-bis del decreto, inoltre, modifica il comma 3, articolo 5, Dlgs 175/2014, relativo alla presentazione del 730 precompilato, anche con modifiche, effettuata mediante Caf o professionista. Viene confermato che, in tal caso, il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella precompilata. La nuova versione della disposizione, tuttavia, prevede che in questa ipotesi resta fermo a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi.
Rimane invariata, infine, la parte del comma in cui si stabilisce che il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate