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Interessi passivi costruzione fabbricato rurale: quando spetta la detrazione?

lentepubblica.it • 17 Ottobre 2018

interessi-passivi-costruzione-fabbricato-ruraleInteressi passivi costruzione fabbricato rurale: quando spetta la detrazione? La detrazione per la costruzione dell’abitazione principale spetta nel caso di costruzione di un fabbricato rurale?


In relazione agli interessi passivi e ai relativi oneri accessori, nonché alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui ipotecari contratti, a partire dal 1998, per la costruzione (e la ristrutturazione edilizia) dell’abitazione principale, si ha diritto a una detrazione Irpef pari al 19%, calcolata su un importo massimo di 2.582,28 euro.

 

L’agevolazione spetta anche per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto (circolare Min. Finanze n. 95 del 12 maggio 2000, paragrafo 1.3.2).

 

Inoltre, il decreto ministeriale n. 311 del 30 luglio 1999, che stabilisce le modalita’ e le condizioni alle quali e’ subordinata la detrazione spettante per gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione per mutui ipotecari, ha definito anche l’ambito applicativo della disposizione, precisando che per costruzione dell’unita’ immobiliare, cosi’ come prevista dall’art. 13-bis, comma 1-ter, del TUIR, devono intendersi tutti quegli interventi realizzati in conformita’ a provvedimenti di abilitazione comunale che autorizzino una nuova costruzione, compresi quelli di ristrutturazione edilizia previsti dall’art. 31, comma 1, lett. d) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

 

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono cosi’ definiti:

 

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

 

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche’ per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita’ immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

 

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita’ mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

 

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti;

 

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

 

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Gennaro Napolitano
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