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Limitazioni al fondo del salario accessorio: approvato il metodo dell’ARAN

lentepubblica.it • 2 Maggio 2017

salario accessorio paIl metodo di calcolo delle limitazioni al fondo del salario accessorio, effettuate attraverso il file di Excel predisposto dall’Aran e avallato dalla Ragioneria generale dello Stato, è corretto. Parola di Corte dei conti. La Sezione regionale della Liguria, nella deliberazione n. 38/2017, ha di fatto sdoganato di dubbi che da diversi anni attanagliavano gli operatori degli enti locali.


La norma richiamata dispone che

 

“nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della l. 124/2015, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della 3 dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.

 

Pertanto, a decorrere dal 2016, l’ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente ammontare relativo all’anno 2015 e deve essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

 

Successivamente, l’ammontare del Fondo deve essere ridotto in base alla percentuale relativa alle cessazioni di personale, percentuale che può essere determinata con il metodo disposto dalla Ragioneria Generale dello Stato con le circolari n. 12 del 15 aprile 2011 e n. 16 del 2 maggio 2012 (relative all’applicazione dell’articolo 9, comma 2 bis del decreto-legge 21 maggio 2010 n. 78) e n. 12 del 23 marzo 2016 (concernente l’applicazione dell’articolo 1, comma 236 della legge di stabilità per il 2016).

 

Resta fermo che, qualora l’Ente per il calcolo della riduzione relativa alle cessazioni intenda avvalersi del metodo individuato dalla Sezione di controllo per la Lombardia (Deliberazione n. 324/2011/PAR, riferita all’allora vigente articolo 9, comma 2 bis, del decreto-legge n. 78 del 2010), la scheda Excel dovrà subire i necessari adattamenti.

 

 

In allegato il testo della delibera.

 

 

 

Fonte: Corte dei Conti, Liguria
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