lentepubblica


Danno erariale in caso di superamento limiti sui fondi del salario accessorio?

lentepubblica.it • 28 Marzo 2024

superamento-limiti-fondi-salario-accessorioUna Sentenza della Corte dei Conti della Sardegna, la numero 39/2024, si occupa di stabilire se sussiste un danno erariale in caso di superamento dei limiti relativi ai fondi del salario accessorio.


La pronuncia giuridica affronta una questione intricata concernente il danno erariale derivante dall’erronea valutazione del Fondo per la contrattazione integrativa e la sua conseguente attuazione. In questo contesto, il “danno erariale” si riferisce al pregiudizio subito dalla pubblica amministrazione a causa di azioni o decisioni che comportano una perdita economica per il patrimonio pubblico.

Scopriamo dunque i punti chiave della decisione emessa dai giudici contabili in risposta a questa criticità.

Danno erariale in caso di superamento limiti sui fondi del salario accessorio?

La Corte ha esaminato i fatti specifici relativi al caso in questione, inclusi i dettagli del processo decisionale che ha portato all’erronea valutazione del Fondo per la contrattazione integrativa e le misure adottate successivamente per correggere l’errore. Un processo che include la revisione dei documenti contabili, delle procedure amministrative e delle comunicazioni interne ed esterne pertinenti.

Di seguito sono riportati i principali punti emersi dalla sentenza:

  1. danno erariale e piano di recupero: la sentenza stabilisce che il danno erariale si attualizza solo se non si attua con successo il piano di recupero previsto dalla normativa. Il piano di recupero ha lo scopo di correggere per il futuro la consistenza dei fondi destinati al salario accessorio, recuperando le somme conferite in eccesso in modo diluito nel tempo. Pertanto solo se il recupero non risulta effettuato in tutto o in parte, si configura il danno erariale.
  2. approvazione del piano di rientro: si evidenzia che l’ente al centro della vicenda ha adottato e approvato un piano di rientro in conformità con la normativa, il quale prevede il recupero delle somme erogate in eccesso in un determinato periodo, diluito nel tempo e con certificazione positiva del Collegio dei revisori dei conti dell’Università.
  3. mancanza attuale di danno erariale: la sentenza conclude che, nel caso specifico, non è attualmente configurabile alcun danno erariale, poiché il piano di recupero è stato attivato e approvato, e si trova in corso di attuazione. Il danno erariale potrebbe manifestarsi solo se il recupero non venisse eseguito come previsto dal piano.
  4. connotazione in termini di colpa grave: si afferma infine che la connotazione della condotta dei convenuti in termini di colpa grave non è pienamente supportata, considerando la complessità della normativa e delle procedure coinvolte, nonché le difficoltà nel verificare correttamente i valori e le elaborazioni contabili.

Conclusioni

Alla luce di queste analisi, la sentenza conclude che al momento della sua emanazione non vi è un danno erariale attuale nel caso specifico. Questo perché risulta avviato un piano di recupero che sta procedendo in conformità con la normativa vigente. In altre parole, le azioni intraprese per correggere l’errore nella valutazione del fondo sono considerate adeguate e in linea con le disposizioni legali esistenti, il che impedisce l’insorgere di ulteriori danni al patrimonio pubblico.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments