Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che modifica il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha introdotto l’istituto dell’accesso civico “generalizzato”, che attribuisce a “chiunque” il “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (…), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis” (art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013).
Dal 23 dicembre 2016, chiunque può far valere tale diritto nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati all’art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013. Con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) ha adottato, ai sensi dell’art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico”.
Tale documento fornisce una prima serie di indicazioni operative, prevalentemente attinenti all’ambito delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico generalizzato disciplinati dall’art. 5-bis, c. 1-3, del d.lgs. n. 33/2013. La successiva prassi applicativa ha tuttavia evidenziato la necessità di fornire alle amministrazioni ulteriori chiarimenti operativi, attinenti alla dimensione organizzativa e procedurale interna, nonché al rapporto con i cittadini.
Pertanto, al fine di promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina in tema di accesso generalizzato, il Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) e nell’esercizio della sua funzione generale di “coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi” (art. 27, n. 3, legge n. 93 del 1983), ha predisposto la circolare (attualmente ancora in consultazione).
Le raccomandazioni operative ivi contenute riguardano i seguenti profili:
– le modalità di presentazione della richiesta (§ 3);
– gli uffici competenti (§ 4);
– i tempi di decisione (§5);
– i controinteressati (§6);
– i dinieghi non consentiti (§ 7);
– il dialogo con i richiedenti (§ 8);
– il Registro degli accessi (§ 9).
In allegato il testo completo della Circolare.