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Ape Volontario: finanziamento supplementare, a chi spetta?

lentepubblica.it • 9 Luglio 2018

ape-volontario-finanziamento-supplementareApe Volontario, il finanziamento supplementare a chi è destinato? Chi può optare per questo beneficio? Ecco alcune indicazioni.


Le coorti dei nati dopo il 1953 dovranno scegliere, al momento della domanda di accesso all’APE, se ottenere un finanziamento supplementare in caso di successivo spostamento della data di pensionamento causa speranza di vita. Anticipo pensionistico più costoso per i nati dopo il 31 dicembre 1953. Colpa della speranza di vita che rende incerta la data di pensionamento di vecchiaia e, quindi, non consente di determinare a priori la durata del prestito. Il prossimo 1° gennaio 2021 è, infatti, in calendario un nuovo adeguamento alla speranza di vita che secondo le stime attuali dovrebbe essere di tre mesi; l’adeguamento porterà l’età di vecchiaia dai 67 anni (che scatteranno il 1° gennaio 2019) a 67 anni e 3 mesi. Riverberandosi inevitabilmente sull’operazione prestito pensionistico allungandone la durata e, quindi, il costo per il pensionando.

 

Gli interessati

 

La questione interessa le coorti dei nati dal 1° gennaio 1954 dato che i nati prima della predetta data conoscono già l’età di pensionamento di vecchiaia intervenendo questa nel biennio 2019-2020. Per risolvere la questione il DPCM 150/2017 ha previsto la possibilità per i lavoratori di chiedere, al momento della presentazione della domanda di accesso all’anticipo con garanzia pensionistica all’Inps, la corresponsione di un finanziamento supplementare da parte dell’intermediario finanziario pari alla durata del prossimo adeguamento istat quando sarà comunicato.

 

In questo modo il lavoratore percettore dell’Ape non rischierà di restare senza redditi per il periodo di slittamento tra la cessazione dell’erogazione del prestito, secondo la data stabilita al momento della domanda, e quella di effettivo pensionamento.

 

Un esempio può aiutare a comprendere il meccanismo. Marco  è un assicurato nel Fpld nato il 15 gennaio 1954 che presenta domanda di anticipo agli inizi del 2019. A legislazione vigente il pensionamento di vecchiaia è previsto il 1° febbraio 2021 al compimento di un’età anagrafica di 67 anni. E pertanto la durata del prestito pensionistico è tarata per cessare a gennaio del 2021. Se nel 2020 l’Istat comunicasse un ulteriore slittamento di tre mesi dell’età pensionabile dal 1° gennaio 2021 per Marco l’età di accesso alla pensione, e quindi di inizio restituzione del prestito, si sposterebbe di altri tre mesi al maggio 2021. Il DPCM 150/2017 concede la scelta, quindi, a Marco se farsi o meno erogare il prestito anche per questi ulteriori tre mesi o meno.

 

Le ipotesi

 

Nella prima ipotesi il prestito si interromperà ad Aprile del 2021 assicurandogli continuità di reddito sino al pensionamento; nella seconda ipotesi il prestito si interromperà comunque a gennaio 2021 e Marco resterà tre mesi senza prestito sino alla maturazione della nuova età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. Per questo motivo al momento di presentazione della domanda di accesso all’Ape Marco dovrà indicare se accedere al finanziamento supplementare nell’ipotesi in cui la data di pensionamento slitti nel periodo di erogazione dell’Ape oppure meno.

 

Naturalmente se si sceglie per il prolungamento i costi di restituzione saranno ben più elevati perchè si dovrà ammortizzare il peso di altre tre mensilità di anticipo, l’allungamento del piano di accumulo e la rideterminazione del premio per la polizza assicurativa e la commissione di accesso al fondo di garanzia statale. Anche se rifiuta il finanziamento supplementare Marco dovrà comunque sottostare ad un piano di ammortamento più costoso rispetto a quello preventivato al momento della domanda a causa dell’allungamento dei tempi di restituzione del prestito che inizieranno con un ritardo di tre mesi. In definitiva qualunque sia la scelta i costi del prestito pensionistico saranno rivisti al rialzo.

 

Soltanto nell’ipotesi in cui nel 2021 lo slittamento dell’età pensionabile si rivelasse nullo (o venisse posticipato da successivi interventi legislativi) non ci sarà alcuna rideterminazione del piano di ammortamento.

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Bernardo Diaz
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