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Assenza per visita specialistica nel Pubblico Impiego: le regole

lentepubblica.it • 10 Gennaio 2019

assenza-visita-specialistica-pubblico-impiegoAssenza per visita specialistica nel Pubblico Impiego: quali sono le regole? Ecco un utile riepilogo.


I dipendenti pubblici possono utilizzare la malattia per sottoporsi a visite specialistiche, terapie o esami diagnostici.

In passato questo problema piuttosto controverso è stato oggetto di diversi interventi normativi e pronunciamenti che cerchiamo di ricostruire con ordine.

Assenza per visita specialistica nel Pubblico Impiego: le regole

Come si vedrà di seguito, nei contratti di lavoro del pubblico impiego rinnovati per il triennio 2016-2018, la materia ha trovato un più preciso e adeguato inquadramento normativo.

La legge

Partiamo dall’art. 55 – septies, comma 5 ter, del D.L.vo n. 165/2001, come modificato dal Decreto legge n. 101/2013 poi convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2013.

La legge di conversione, al fine di contrastare il fenomeno dell’assenteismo nelle pubbliche amministrazioni, è intervenuta sulle assenze per visite mediche dei dipendenti pubblici, con una nuova formulazione del comma 5 ter dell’art. 55 septies che dispone: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica.”

La modifica ha inserito due elementi che non erano presenti nella precedente regolamentazione: il “permesso” e la “giustificazione dell’orario”.

Le disposizioni ministeriali annullate dal TAR del Lazio

Il dipartimento della Funzione pubblica con circolare n. 2 del 4 febbraio 2014 fornisce chiarimenti circa le assenze per visite mediche dei dipendenti pubblici quali: terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici ed in particolare emana disposizioni operative per i datori di lavoro pubblici sull’interpretazione da dare alla nuova formulazione dell’art. 55 – septies, comma 5 ter, del D.L.vo n. 165/2001.

La circolare dispone che, a seguito dell’entrata in vigore della nuova norma, per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di altri istituti contrattuali come i permessi brevi o la banca delle ore. Soltanto se queste assenze sono accompagnate da una incapacità lavorativa, trovano applicazione le disposizioni che regolamentano l’assenza per malattia.

La sentenza del TAR del Lazio

La novità arriva dalla sentenza n. 5714/2015 del TAR Lazio che, accogliendo l’impugnazione da parte della FLC-CGIL (Federazione Lavoratori Conoscenza), ha cancellato la parte della Circolare del DFP n. 2/2014 in cui si disponeva il ricorso ai permessi per documentati motivi personali, o ai permessi brevi o alla banca delle ore, per i dipendenti pubblici che dovessero assentarsi dal lavoro per effettuare visite specialistiche, terapie o esami diagnostici.

Il Tar sostiene che il riferimento ai “permessi” non può essere inserito “sic et simpliciter” nell’ambito della normativa contrattale collettiva vigente, senza alcuna modifica e/o integrazione. Inoltre se per le  esigenze di visita medica si imponesse  immediatamente e unilateralmente l’utilizzo di permessi per motivi personali o brevi o banca delle ore, si avrebbe uno sconvolgimento dell’organizzazione del lavoro e della vita personale del dipendente, che potrebbe aver già usufruito di tali forme di giustificazione di assenza, confidando di poter avvalersi dell’ulteriore modalità di “assenza per malattia” prima prevista dalla norma e dal contratto nazionale applicabile o, viceversa, non potrebbe più avvalersi di tali “permessi” per “documentati motivi personali” diversi dallo svolgimento di terapie, visite e quant’altro.

Pertanto, concludono i magistrati, la nuova regola del 2013 non può essere immediatamente applicata ma deve comportare, per la sua applicazione anche mediante atti generali quali circolari o direttive, una più ampia revisione della disciplina contrattuale di riferimento.

Dopo la sentenza del TAR del Lazio

Si rileva che dopo la sentenza del TAR, il DFP non è intervenuto con una nuova circolare, ma alcune amministrazioni pubbliche hanno emanato proprie note tese ad attuare quanto disposto dai giudici. Si segnala la nota del Ministero della Salute n. 14368 del 24 aprile 2015, indirizzata alle proprie direzioni ed uffici, in cui si stabilisce che le assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici potranno essere imputate a malattia secondo i criteri applicativi e le modalità definite dagli orientamenti giurisprudenziali consolidati e dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni precedentemente alla circolare annullata.

Anche il Ministero dell’Istruzione con la nota n. 7457 del 6 maggio 2015 specifica l’immediata esecutività della sentenza del Tar Lazio e precisa che “le assenze dal servizio per effettuare visite specialistiche devono essere ricondotte sempre alla disciplina di cui all’articolo 55 septies, co. 5-ter, del decreto legislativo numero 165 del 30 marzo 2001”. In base a questo articolo, contenuto nelle norme generali sull’ordinamento del lavoro dipendente svolto presso la pubblica amministrazione, l’assenza dovrà essere giustificata tramite la presentazione dell’attestazione, sulla quale deve essere riportato l’orario della visita, rilasciata dal medico ovvero dalla struttura, anche privata, che ha effettuato la prestazione.

Tuttavia il dipendente non ha titolo a pretendere il rilascio di tale attestazione e dunque, nel caso in cui il medico si rifiuti, l’assente dovrà presentare un’autodichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi degli art. 47 e 38 del D.P.R. 445/2000 (modello allegato alla circolare DFP n. 2/2014 che per tali aspetti può considerarsi tuttora valida). Tale dichiarazione sostitutiva dovrà contenere tutti gli elementi necessari a descrivere il fatto.

Anche l’INPS con il messaggio del 18 maggio 2015, n. 3366, rivolto ai propri dipendenti interviene sulla assenze per visite specialistiche dopo la sentenza del TAR Lazio.  Il messaggio specifica che nel caso in cui l’assenza per l’espletamento di  visite e/o esami diagnostici sia imputata a malattia, il dipendente:

  • dovrà produrre attestazione – di struttura pubblica, medico convenzionato o anche di struttura o medico privato – che riporti anche l’orario della prestazione: l’attestazione deve contenere l’indicazione del medico e/o della struttura che la redige, del giorno e dell’orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura presso cui si è effettuata la prestazione;
  • dovrà – nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede scaturenti dal rapporto di lavoro – comunicare in via preventiva, rispetto alla data programmata per l’effettuazione della visita, terapia e/o esame diagnostico l’esigenza di assentarsi al fine di consentire all’amministrazione di valutare le esigenze funzionali ed organizzative eventualmente connesse all’assenza e adottare le misure che il caso richiede.

I contratti di lavoro

Sulla base dell’atto di indirizzo trasmesso in data 6 luglio 2017 all’ARAN dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nei contratti del pubblico impiego rinnovati per il triennio 2016-2018 è stato apposto un limite di 18 ore all’anno di cui il dipendente può usufruire per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. I permessi, che non incidono sui permessi per motivi personali o brevi o banca delle ore, sono documentati dalla attestazione di presenza alla visita o prestazione.

Il dipendente può usufruire della malattia se c’è concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea conseguente ad una patologia in atto. In questo caso l’assenza è imputata alla malattia e comporta l’applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In questa eventualità l’assenza per malattia è giustificata mediante certificazione di malattia rilasciata dal medico curante e attestazione della presenza alla visita o prestazione specialistica.

Normativa di riferimento

  • Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
  • Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
  • Legge 30 ottobre 2013, n. 125: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;
  • Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 17 febbraio 2014, n. 2: “Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013 – Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni – art. 4 comma 16 bis – assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici;
  • Sentenza T.A.R. Lazio  17 aprile 2015, n. 5714;
  • Nota Ministero della salute 24 aprile 2015,  n. 14368: “Assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici – Sentenza TAR Lazio n. 5714/2015 di annullamento  della Circolare n. 2/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
  • Nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 6 maggio2015, n. 7457: “Sentenza T.A.R. Lazio – annullamento circolare n. 2/2014 della Funzione Pubblica”;
  • Messaggio INPS 18 maggio 2015, n. 3366: “Disciplina delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici – Art. 55 septies, comma 5 ter, d.lgs 165/2001 – Sentenze TAR Lazio nn. 5711 e 5714/2015”;
  • Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica– Ufficio Relazioni Sindacali: “Atto di Indirizzo per la riapertura dei tavoli di contrattazione” trasmesso all’ARAN in data 6 luglio 2017.

A questo link potete scoprire come avere il medico di base senza residenza.

Fonte: SuperAbile INAIL - articolo di Alessandra Torregiani
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