Assenza per visita specialistica nel Pubblico Impiego: quali sono le regole? Ecco un utile riepilogo.
I dipendenti pubblici possono utilizzare la malattia per sottoporsi a visite specialistiche, terapie o esami diagnostici.
In passato questo problema piuttosto controverso è stato oggetto di diversi interventi normativi e pronunciamenti che cerchiamo di ricostruire con ordine.
Come si vedrà di seguito, nei contratti di lavoro del pubblico impiego rinnovati per il triennio 2016-2018, la materia ha trovato un più preciso e adeguato inquadramento normativo.
Partiamo dall’art. 55 – septies, comma 5 ter, del D.L.vo n. 165/2001, come modificato dal Decreto legge n. 101/2013 poi convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2013.
La legge di conversione, al fine di contrastare il fenomeno dell’assenteismo nelle pubbliche amministrazioni, è intervenuta sulle assenze per visite mediche dei dipendenti pubblici, con una nuova formulazione del comma 5 ter dell’art. 55 septies che dispone: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica.”
La modifica ha inserito due elementi che non erano presenti nella precedente regolamentazione: il “permesso” e la “giustificazione dell’orario”.
Il dipartimento della Funzione pubblica con circolare n. 2 del 4 febbraio 2014 fornisce chiarimenti circa le assenze per visite mediche dei dipendenti pubblici quali: terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici ed in particolare emana disposizioni operative per i datori di lavoro pubblici sull’interpretazione da dare alla nuova formulazione dell’art. 55 – septies, comma 5 ter, del D.L.vo n. 165/2001.
La circolare dispone che, a seguito dell’entrata in vigore della nuova norma, per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di altri istituti contrattuali come i permessi brevi o la banca delle ore. Soltanto se queste assenze sono accompagnate da una incapacità lavorativa, trovano applicazione le disposizioni che regolamentano l’assenza per malattia.
La novità arriva dalla sentenza n. 5714/2015 del TAR Lazio che, accogliendo l’impugnazione da parte della FLC-CGIL (Federazione Lavoratori Conoscenza), ha cancellato la parte della Circolare del DFP n. 2/2014 in cui si disponeva il ricorso ai permessi per documentati motivi personali, o ai permessi brevi o alla banca delle ore, per i dipendenti pubblici che dovessero assentarsi dal lavoro per effettuare visite specialistiche, terapie o esami diagnostici.
Il Tar sostiene che il riferimento ai “permessi” non può essere inserito “sic et simpliciter” nell’ambito della normativa contrattale collettiva vigente, senza alcuna modifica e/o integrazione. Inoltre se per le esigenze di visita medica si imponesse immediatamente e unilateralmente l’utilizzo di permessi per motivi personali o brevi o banca delle ore, si avrebbe uno sconvolgimento dell’organizzazione del lavoro e della vita personale del dipendente, che potrebbe aver già usufruito di tali forme di giustificazione di assenza, confidando di poter avvalersi dell’ulteriore modalità di “assenza per malattia” prima prevista dalla norma e dal contratto nazionale applicabile o, viceversa, non potrebbe più avvalersi di tali “permessi” per “documentati motivi personali” diversi dallo svolgimento di terapie, visite e quant’altro.
Pertanto, concludono i magistrati, la nuova regola del 2013 non può essere immediatamente applicata ma deve comportare, per la sua applicazione anche mediante atti generali quali circolari o direttive, una più ampia revisione della disciplina contrattuale di riferimento.
Si rileva che dopo la sentenza del TAR, il DFP non è intervenuto con una nuova circolare, ma alcune amministrazioni pubbliche hanno emanato proprie note tese ad attuare quanto disposto dai giudici. Si segnala la nota del Ministero della Salute n. 14368 del 24 aprile 2015, indirizzata alle proprie direzioni ed uffici, in cui si stabilisce che le assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici potranno essere imputate a malattia secondo i criteri applicativi e le modalità definite dagli orientamenti giurisprudenziali consolidati e dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni precedentemente alla circolare annullata.
Anche il Ministero dell’Istruzione con la nota n. 7457 del 6 maggio 2015 specifica l’immediata esecutività della sentenza del Tar Lazio e precisa che “le assenze dal servizio per effettuare visite specialistiche devono essere ricondotte sempre alla disciplina di cui all’articolo 55 septies, co. 5-ter, del decreto legislativo numero 165 del 30 marzo 2001”. In base a questo articolo, contenuto nelle norme generali sull’ordinamento del lavoro dipendente svolto presso la pubblica amministrazione, l’assenza dovrà essere giustificata tramite la presentazione dell’attestazione, sulla quale deve essere riportato l’orario della visita, rilasciata dal medico ovvero dalla struttura, anche privata, che ha effettuato la prestazione.
Tuttavia il dipendente non ha titolo a pretendere il rilascio di tale attestazione e dunque, nel caso in cui il medico si rifiuti, l’assente dovrà presentare un’autodichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi degli art. 47 e 38 del D.P.R. 445/2000 (modello allegato alla circolare DFP n. 2/2014 che per tali aspetti può considerarsi tuttora valida). Tale dichiarazione sostitutiva dovrà contenere tutti gli elementi necessari a descrivere il fatto.
Anche l’INPS con il messaggio del 18 maggio 2015, n. 3366, rivolto ai propri dipendenti interviene sulla assenze per visite specialistiche dopo la sentenza del TAR Lazio. Il messaggio specifica che nel caso in cui l’assenza per l’espletamento di visite e/o esami diagnostici sia imputata a malattia, il dipendente:
Sulla base dell’atto di indirizzo trasmesso in data 6 luglio 2017 all’ARAN dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nei contratti del pubblico impiego rinnovati per il triennio 2016-2018 è stato apposto un limite di 18 ore all’anno di cui il dipendente può usufruire per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. I permessi, che non incidono sui permessi per motivi personali o brevi o banca delle ore, sono documentati dalla attestazione di presenza alla visita o prestazione.
Il dipendente può usufruire della malattia se c’è concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea conseguente ad una patologia in atto. In questo caso l’assenza è imputata alla malattia e comporta l’applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In questa eventualità l’assenza per malattia è giustificata mediante certificazione di malattia rilasciata dal medico curante e attestazione della presenza alla visita o prestazione specialistica.
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