Coronavirus, la guida della Polizia alle nuove multe. La circolare, firmata dal direttore centrale delle specialità della Polizia di Stato (Stradale, Ferroviaria, Telecomunicazioni e Reparti speciali), Armando Forgione, è rivolta alle prefetture, le questure, i Comandi generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
Queste sono le prime indicazioni operative per l’uniforme applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.”
Allo scopo di chiarire alcuni dubbi sorti in questa prima fase di applicazione, si forniscono le seguenti precisazioni:
A questo link il testo completo della Circolare.
Ricordiamo invece che la Circolare del Ministero dell’Interno del 27 Marzo chiariva, invece, alcune modalità sanzionatorie che i cittadini dovrebbero tenere a mente.
Nello specifico, quando la violazione è commessa senza l’utilizzo di un veicolo
la sanzione pecuniaria prevista (da euro 400,00 a euro 3.000,00) ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro 400,00.
Si applicano sempre le disposizioni relative al pagamento con riduzione del30%, come previsto dall’art. 202, comma l, CDS quando il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (la dilatazione del termine di 5 giorni, previsto nel! ‘art.202 CdS, a 30 giorni è stato introdotto dali ‘art. l 08 del DL 18/ 2020 e fino al 31 maggio 2020). La somma da pagare in forma agevolata è di euro 280,00.
C’è invece maggiorazione in caso di utilizzo di veicoli. Le norme del DL prevedono una maggiorazione delle somme da pagare nel caso in cui la violazione delle misure di contenimento sia effettuata con l’utilizzo di veicoli.
Tale maggiorazione si applica sia nel caso in cui la persona responsabile dell’illecito sia conducente del veicolo, sia nel caso in cui sia semplicemente passeggero dello stesso.
In ragione di tale disposizione, se la violazione è commessa con l’uso di un veicolo, la sanzione da pagare è aumentata fino ad 1/3.
Pertanto, in tali casi, la sanzione pecuniaria prevista (da euro 533,33 a euro 4. 000) ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro 533,33.
Anche in tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30% quando il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (fino al 31 maggio 2020), come previsto dall’art. 202, comma l, CDS. La somma da pagare in forma agevolata è, perciò, di euro 373,34.
A questo link il testo completo della Circolare del 27 Marzo scorso.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it