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Distacco sindacale part-time: possibili ulteriori permessi?

lentepubblica.it • 26 Aprile 2023

distacco-sindacale-part-time-permessiIn un orientamento applicativo l’ARAN si occupa di fornire chiarimenti sull’eventuale possibilità di richiedere ulteriori permessi quando ci si trova in distacco sindacale in regime di part-time.


Si rammenta che per distacco sindacale si fa riferimento al diritto, riconosciuto ai dipendenti pubblici, di svolgere, a tempo pieno o parziale, attività sindacale, con la conseguente sospensione dell’attività lavorativa, mantenendo tutte le altre prerogative del rapporto di lavoro (compresa la retribuzione).

Scopriamo nello specifico quali punti ha chiarito l’ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, con il parere CQRS171.

Distacco sindacale part-time: possibili ulteriori permessi?

Un dipendente, già fruitore di un distacco sindacale part-time (4,5 ore il lunedì e 4,5 ore il martedì) può chiedere un ulteriore permesso non retribuito da recuperare in altro giorno della settimana per partecipare ad una trattativa sindacale? L’ente è tenuto a concederglielo?

L’art. 8, comma 7 del CCNQ del 4 dicembre 2017, come modificato dall’art. 1, comma 3 del CCNQ del 19 novembre 2019, prevede che, nelle ipotesi di distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta, non è consentito usufruire dei permessi per l’espletamento del mandato, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 7 bis e 7 ter. Il comma 7 in parola consente, tuttavia, in via eccezionale, di fruire di permessi senza riduzione del debito orario, da recuperare nell’arco dello stesso mese.

Quanto all’obbligatorietà per l’ente di concedere o meno i permessi a recupero, si ritiene che, anche in tali casi, debba applicarsi la regola generale prevista nei CCNL per la fruizione dei permessi brevi, che fa dipendere la possibilità di assentarsi del dipendente alla valutazione del dirigente o del responsabile preposto all’unità organizzativa presso cui presta servizio.

Il testo completo del parere

Potete consultare qui il parere completo.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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