In un recente parere l’Aran fornisce alcune indicazioni sui differenziali stipendiali negli enti locali a seguito dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale.
Il nuovo CCNL Enti Locali si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni concernenti aspetti salienti del trattamento normo-economico del personale.
Per i dipendenti del comparto degli Enti Locali si prevede la progressione tra aree, come da disposizioni contenute nel CCNL sul sistema di classificazione professionale del personale del comparto Funzioni Locali: frutto dell’accordo tra Aran e sindacati vede, tra gli altri elementi caratterizzanti, l’introduzione di una nuova area.
Quest’area si denomina “Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione”: al suo interno verranno automaticamente reinquadrati tutti i dipendenti incaricati di posizione organizzativa.
Ciò nonostante le aree di inquadramento del personale resteranno comunque quattro. Questo poiché in realtà viene previsto il progressivo superamento dell’attuale categoria A, che dovrebbe andare ad esaurimento.
Il sistema di classificazione è dunque articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:
Infine ai dipendenti possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio.
La misura annua lorda di ciascun “differenziale stipendiale”, da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area e sezione del nuovo sistema di classificazione.
Ed è di questo che si occupa il parere odierno dell’Aran.
Questo è il quesito sottoposto all’Agenzia:
Con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale (1° aprile 2023) il personale della ex cat A si vedrà attribuito un nuovo stipendio di area più elevato rispetto allo stipendio tabellare rivalutato corrispondente all’ex Area A1. Tenuto conto di quanto sopra, si chiede come dovrà essere calcolato l’importo del differenziale stipendiale iniziale attribuito al personale di tale Area. Esempio: una ex cat. A4 conserverà a titolo di differenziale stipendiale iniziale un importo pari a A4-A2 o A4-A1?
E questa qui di seguito è la risposta.
Per effetto di quanto previsto all’art. 78, comma 3, lett. a) e b) del CCNL 16.11.2022, al personale (ex cat. A) transitato in Area degli Operatori, dal 1° aprile 2023 dovrà essere applicato il seguente trattamento:
Per “valore complessivo delle posizioni in godimento” deve intendersi tutto quanto maturato in termini di progressione economica, durante la vigenza delle precedenti regole in materia di progressione economica.
Esempi:
Potete consultare qui il documento completo.