Esonero visita fiscale dipendenti pubblici. Ci sono dei casi in cui si può essere esonerati dalla visita fiscale mentre si è in malattia? Sì, ci sono dei casi che sono tassativi e lo stesso medico curante – ossia colui che ha prescritto i giorni di malattia – può esonerare fin da subito dal controllo sanitario.
Per i dipendenti pubblici arriva una novità, le nuove cause di esclusione dalla visita fiscale 2018 a partire dall’entrata in vigore del decreto Madia e del nuovo regolamento sulle visite fiscali dei dipendenti pubblici, con una nuova formulazione circa le cause di esclusione dall’obbligo.
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti cause di esclusione:
Nella nuova formulazione, in sostanza, non sono più ritenute giustificanti l’esenzione una serie di infermità ricorrenti di minore gravità, ritenute dipendenti da causa di servizio, quali sindrome ansiosa, bronchite, gastrite, otite, cistite e tante altre.
Quanto alle patologie gravi che richiedono terapie salvavita, l’INPS ritiene siano tali quelle cure “indispensabili a tenere in vita” la persona e che dovranno risultare da idonea documentazione rilasciata dalle competenti strutture sanitarie che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.
Per tutti i dipendenti pubblici che non sono soggetti ad esclusione, l’obbligo di reperibilità è di 7 giorni su 7, per 7 ore al giorno. Nel dettaglio, gli orari delle visite fiscali degli statali sono:
L’obbligo non si estingue nei giorni festivi, nei weekend o nei periodi di riposo se compresi nella durata della malattia. Inoltre, il controllo del medico viene disposto anche nel primo giorno di assenza dal lavoro se questo è a ridosso di una giornata non lavorativa.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
[…] Restano tuttavia anche nel 2018 specifici casi in cui è prevista l’esenzione dalla visita fiscale e non è obbligatorio rimanere a casa. (Maggiori approfondimenti a questo articolo). […]