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Rinnovo Contratto Sanità 2022: i nuovi differenziali stipendiali

Orefice Giuseppe • 29 Novembre 2022

rinnovo-contratto-sanita-2022-differenziali-stipendialiAll’inizio di novembre 2022 è stato sottoscritto definitivamente il rinnovo del contratto della sanità pubblica: ecco cosa cambia dopo l’introduzione all’interno del CCNL dei nuovi differenziali stipendiali di “professionalità”.


Si ricorda che il nuovo CCNL Sanità, con vigenza per gli anni 2019-2021, mette a punto una revisione del sistema di classificazione del personale prevedendo cinque aree di inquadramento ed accogliendo la recente innovazione legislativa di un’area di elevata qualificazione.

A completamento del sistema di classificazione, è stata prevista una rivisitazione del sistema degli incarichi, aumentandone la rilevanza e basandolo sui principi di:

  • maggiore responsabilità
  • impegno realmente profuso
  • valorizzazione del merito e della prestazione professionale finalizzati a promuovere lo sviluppo professionale
  • riconoscimento dell’autonomia operativa
  • raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dalla programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e regionale.

Maggiori informazioni sul nuovo CCNL sono disponibili in questo approfondimento.

Rinnovo Contratto Sanità 2022: i nuovi differenziali stipendiali

Il nuovo contratto, in particolare, prevede un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali prevedendo “differenziali economici di professionalità”.

Questi differenziali si considerano incrementi stabili del trattamento economico finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area di classificazione.

I differenziali sono attribuiti con decorrenza 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del contratto integrativo nel quale gli stessi sono finanziati.

Questi differenziali economici di professionalità risultano complessivamente conseguibili da ciascun dipendente e il valore annuo lordo di ciascuno di essi, per tutto il periodo in cui permanga l’inquadramento nella medesima area, risultano distinti per area di inquadramento.

Inoltre il dipendente transitato per mobilità da altra azienda o ente mantiene i differenziali economici maturati nell’azienda o ente di provenienza e potrà partecipare alla progressione economica all’interno dell’area di appartenenza.

Criteri per poter beneficiare dei differenziali

L’attribuzione dei differenziali si configura come progressione economica all’interno dell’area, non determina l’attribuzione di mansioni superiori. Inoltre essa avviene mediante procedura selettiva, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:

  • possono partecipare i lavoratori che negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; è inoltre condizione necessaria l’assenza, nei due anni antecedenti di provvedimenti disciplinari superiori alla multa. Laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva
  • non è possibile attribuire più di un “differenziale economico di professionalità”  al dipendente per ciascuna procedura selettiva;
  • i “differenziali economici di professionalità” sono attribuiti previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita a partire dal punteggio più elevato e proseguendo in ordine decrescente:
    • per una quota non inferiore al 40% del punteggio totale, in base alla media
      delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite;
    • per una quota non superiore al 40% del punteggio totale, in base all’esperienza professionale maturata. Per “esperienza professionale” deve intendersi quella maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto oppure presso altre amministrazioni di comparti diversi, nel medesimo o corrispondente profilo;
    • per una quota percentuale residua fino a raggiungere il 100% del punteggio totale, in base ad eventuali ulteriori criteri correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi.
  • una volta stilata la graduatoria va data priorità nell’attribuzione dei differenziali:
    • al personale che abbia maturato almeno 10 anni di esperienza professionale nella
      ex categoria o nella nuova area di inquadramento senza aver mai conseguito progressioni economiche
    • e al personale che abbia maturato almeno 20 anni di esperienza professionale
      nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento e che, durante tale periodo, abbia conseguito fino a due progressioni economiche.
  • infine si procede, nell’ambito della stessa graduatoria, con l’attribuzione dei differenziali al restante personale e, in caso di parità di punteggio, si applicheranno questi criteri di priorità di seguito riportati:
    • personale che abbia conseguito un minor numero di progressioni economiche;
    • e al personale con il maggior numero di anni di permanenza nel “differenziale economico di professionalità”.

La tabella

Per un riepilogo potete visualizzare qui di seguito la tabella E, presente in appendice all’interno del nuovo CCNL Sanità, che riporta i valori annui dei differenziali stipendiali e numero massimo di differenziali attribuibili.

Il testo definitivo del CCNL Sanità

Potete consultare qui di seguito la stesura finale del nuovo CCNL.

 

Fonte: articolo di Giuseppe Orefice
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