Il certificato unico dipendente o CUD in Italia è la certificazione cumulativa dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati che il datore di lavoro o l’Ente pensionistico rilasciano ai propri dipendenti o ai pensionati per attestare le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate allo Stato. Tale modello è stato introdotto dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 ed emanato ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Prima della sua introduzione, i redditi venivano certificati con il modello 101 per i lavoratori dipendenti e con il modello 201 per i pensionati. A differenza del vecchio modello 101, il CUD si distingue per il fatto che vengono certificati anche i dati relativi agli imponibili previdenziali, ovvero i contributi trattenuti ai fini della pensione. Riepiloga, dunque, tutti i redditi corrisposti dal datore di lavoro o dall’Ente pensionistico nell’arco di un anno solare. Al modello, inoltre, sono allegate le schede per il versamento del Cinque per mille e dell’Otto per Mille.
Il datore di lavoro o l’Ente pensionistico consegnano il CUD in duplice copia al contribuente entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati conseguiti i redditi certificati, oppure entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Tale documento può essere consegnato in due modalità:
Il contribuente che nell’anno ha percepito soltanto i redditi riportati nel CUD o è titolare di uno o più trattamenti pensionistici (per i quali si applica “il casellario delle pensioni”), è esonerato dalla presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi utilizzando il Modello 730 o il Modello UNICO, a condizione che il datore di lavoro abbia eseguito correttamente il conguaglio delle imposte. Il contribuente esonerato può scegliere di presentare ugualmente la dichiarazione dei redditi se, per esempio, nell’anno ha sostenuto oneri che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta (per esempio, spese mediche, interessi sui mutui, ecc.).
Data ultima di consegna del CUD al contribuente: 28 febbraio (29 febbraio nell’anno bisestile); entro 12 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.