Decreto Precari della Scuola: il Consiglio dei Ministri lo ha emanato.
Il decreto legge recepisce l’Intesa del 1° ottobre tra le organizzazioni sindacali e il ministro Fioramonti e dà il via al concorso straordinario e a quello ordinario per la scuola secondaria.
Esprimiamo la nostra soddisfazione per aver ottenuto con il decreto quanto sottoscritto con l’Intesa politica del 1° ottobre. Ora occorre avere la lungimiranza di varare un sistema strutturale per le abilitazioni e la formazione aperto a tutto il personale docente insieme a concorsi indetti con regolarità, fino al completo sradicamento del precariato nella scuola.
Resta fermo il nostro impegno a lavorare in sede di conversione in legge attraverso la presentazione di tutti gli emendamenti che si renderanno necessari per migliorare ulteriormente il testo.
Ci batteremo affinchè l’intesa del 24 aprile venga applicata in tutti i settori della conoscenza. Questo è solamente il primo passo.
Il testo del decreto contiene numerose misure che riguardano la scuola:
Il concorso straordinario per 24 mila posti sarà bandito per le regioni, classi di concorso e tipologie di posti per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 posti vacanti e disponibili.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata per le immissioni in ruolo dei vincitori anche dopo l’a.s. 2022/2023.
SIDI, portale del reclutamento personale Scuola: ecco come funziona.
Ciascun docente può partecipare in una sola regione e per una sola procedura (sostegno o posto comune).
I docenti idonei che supereranno la prova scritta con 7/10 ma non rientrano nei 24.000 posti possono conseguire l’abilitazione:
Rispetto al concorso straordinario abilitante il decreto rispetta in linea di massima le previsioni contenute nell’intesa del 1° ottobre. Tuttavia per noi avrebbe dovuto contenere ulteriori specificazioni che a questo punto andranno inserite nel bando e nelle norme applicative:
Inoltre la scelta di circoscrivere il servizio valido agli ultimi 8 anni è per noi una posizione non condivisibile, che non era prevista nell’intesa del 1° ottobre.
Di grande importanza aver ottenuto l’indizione del concorso riservato per i facenti funzione, che fino a poche ore prima della riunione del Consiglio dei Ministri sembrava un obiettivo impossibile da raggiungere. Finalmente arriva un riconoscimento per chi per tanti anni, sobbarcandosi responsabilità e carichi di lavoro aggiuntivo, ha coperto i posti vuoti di DSGA. Il concorso è riservato agli assistenti amministrativi che dall’anno scolastico 2011/2012 abbiano ricoperto, per almeno 3 anni scolastici, l’incarico di DSGA, anche senza il possesso della prescritta laurea specifica.
Eliminata la prova del colloquio che era contemplata nell’attuale normativa. Ciò semplificherà la procedura e consentirà l’immissione in ruolo nei tempi previsti dalla legge, tramite una graduatoria per soli titoli (24 mesi). Il personale ex Lsu ed ex appalti storici transiterà nei ruoli del personale Ata nelle quote di organico finora congelate per l’esternalizzazione.
Si è finalmente riconosciuta la necessità di escludere tutto il personale della comunità educante dall’obbligo delle rilevazioni biometriche, si tratta del risultato di una lunga battaglia condotta dalla FLC che, come già avvenuto per il personale docente, ha chiesto in tutte le sedi politiche e istituzionali anche l’esclusione del personale dirigente e ATA, denunciando l’invasività di uno strumento di controllo inadeguato e inutile in un contesto nel quale già esiste un forte controllo sociale.
Viene cancellata definitivamente la disposizione della legge 107/2015 laddove riservava al solo personale docente a tempo indeterminato il bonus per la valorizzazione del merito. Il decreto recepisce quanto era già stato ottenuto in sede di contrattazione integrativa MIUR-Sindacati sulla distribuzione delle risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa alle scuole.
È prevista una semplificazione della procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici e viene introdotta una formazione obbligatoria biennale successiva alla conferma in ruolo. Il decreto stabilisce inoltre che il concorso tornerà ad essere organizzato su base regionale. Come FLC CGIL riteniamo che non si affrontano così le problematiche che sono state causa dei contenziosi che hanno caratterizzato sia i concorsi regionali del 2011 che l’ultimo concorso nazionale.
Il decreto prevede l’indizione del concorso per il reclutamento di 59 dirigenti tecnici entro gennaio 2021. E, nelle more dell’espletamento del concorso, il rifinanziamento degli incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale per le funzioni ispettive previsti dalla legge 107/2015.
Si tratta di una misura del tutto insufficiente rispetto alle esigenze del sistema scolastico. Visto che il DPCM di riorganizzazione del MIUR ha confermato l’organico di 191 unità. Attualmente i dirigenti tecnici vincitori di un regolare concorso pubblico, aperto a docenti e dirigenti scolastici, sono solo 50. E il decreto legge, invece di autorizzare un concorso per la copertura di tutti i 141 posti vacanti, si limita ad autorizzarne solo poco più di un terzo, prorogando l’assunzione di dirigenti tecnici temporanei attraverso procedure discrezionali attuate anche in deroga alla legge.
Come FLC CGIL riteniamo indispensabile l’emanazione di un bando di concorso per la copertura di tutti i posti disponibili in organico assicurando programmazione, continuità e trasparenza nelle procedure di assunzione dei dirigenti tecnici.
Lo schema di decreto legge per quanto riguarda l’università, assume alcuni provvedimenti necessari e urgenti per tamponare alcune emergenze che si sono prodotte in questi ultimi anni.
L’articolo 4 permette alle università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di non dover far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca, considerato che negli ultimi anni tale obbligo aveva creato evidenti difficoltà, rallentamenti e ostacoli.
L’articolo 5, ai commi 1 a) e al comma 2 allunga di tre anni la validità dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (futura e passata), portandoli da sei a nove, e quindi permettendo a tutti quelli che in questi anni l’hanno acquisita (le prime abilitazioni nazionali era infatti previsto che scadessero proprio nei prossimi mesi) di poterla utilizzare ancora per qualche tempo.
Al comma 1 B) allunga al 31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare chiamate interne agli atenei, per personale in ruolo già abilitato, con la procedura semplificata relativa all’art 24 comma 6 della legge 240/2010, che altrimenti si sarebbe conclusa fra pochi mesi, il 31 dicembre 2019.
Questi provvedimenti pur positivi, sono palliativi, in parte temporanei. Senza affrontare più complessivamente il processo di centralizzazione amministrativa, gli ostacoli burocratici alla ricerca non termineranno con l’uscita dalle procedure MEPA.
E soprattutto, senza prevedere una significativa espansione dei fondi all’università e alla ricerca che permetta un reale piano straordinario di espansione del sistema universitario (comprese stabilizzazioni, avanzamenti di carriera e nuovo reclutamento) questo allungamento dei tempi dell’ASN e dei limiti temporali alle procedure semplificate per le chiamate interne previsti dalla 240/2010, sposterà semplicemente di due anni questa immane dispersione di giovani e di risorse.
Una reale discontinuità nelle politiche universitarie deve quindi prevedere ben altri e più complessi provvedimenti.
Con l’articolo 6 si modifica l’articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, aggiungendo dopo il comma 4, altri due commi:
Quanto previsto dall’articolo 6 pertanto va sicuramente valutato positivamente. MA per completare il processo di stabilizzazione in atto, obiettivo previsto anche dall’intesa siglata il 24 aprile 2019, presupposto fondamentale è confermare le risorse stanziate. E le procedure avviate in quegli Enti dove queste erano sufficienti e finalizzare le ulteriori risorse necessarie. Non rendendo possibile altri utilizzi da parte degli Enti, laddove queste non erano sufficienti.
Tali risorse si possono individuare sia nel FOE 2019 che con appositi finanziamenti aggiuntivi nella prossima legge di bilancio. Serve anche che il Governo vigili affinché le amministrazioni attuino subito i bandi di reclutamento ed effettivamente completino le procedure.
Quindi bene la norma, ma non basta. Adesso ci aspettiamo che gli impegni assunti vengano rispettati attraverso specifici interventi di carattere economico.
Fonte: FLC CGIL - Federazione Lavoratori della Conoscenza