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Personale ATA, anche con art.59 diritto a completamento orario?

lentepubblica.it • 22 Febbraio 2018

personale ATAPersonale ATA, diritto a completamento orario anche con art 59? I chiarimenti della UIL Scuola Toscana.


La UIL Scuola Toscana  in riferimento alla convocazione di personale supplente per copertura di posti di personale amministrativo che avviene in alcune scuole della Toscana,  fa presente quanto segue.

 

Personale ATA, anche con art 59 diritto a completamento

 

Il contratto della scuola prevede (art. 59)  la possibilità per personale ATA di ruolo di stipulare un contratto a tempo determinato sia in un profilo Ata diverso, sia come docente:

 

“Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità delle sede.

 

L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.”

 

Condizione per poterlo fare è che la durata del contratto sia “non inferiore ad un anno”, quindi o fino al 31 agosto oppure fino al 30/6.

 

Di fatto la normativa vigente, nel caso di personale in aspettativa prevede l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, e pertanto del diritto al completamento d’orario.

 

Tale diritto viene pure ribadito da alcune sentenze tra le quali è utile ricordare quella del Tribunale di Torino. Sentenza che ha sancito il diritto a stipulare nel medesimo anno ulteriori contratti successivi al primo stipulato per tutto l’anno. Anche se di durata breve, questo ai fini del completamento dell’orario.

 

Il Tribunale, infatti,  ha riconosciuto che una volta fatto salvo il vincolo iniziale previsto del CCNL, ovvero che il contratto stipulato, ancorché su spezzone, sia per tutto l’anno.

 

Poi si ha diritto a stipulare successivi contratti anche brevi visto che con la sottoscrizione del primo contratto si è assunto lo status di supplente.

 

Quindi, con tutti i diritti spettanti a tale personale, tra cui quello di poter completare l’orario.

 

Il giudice di Torino, riconoscendo tale evidenza e dando ragione al ricorrente nei confronti del Miur, ha stabilito che:

 

”in ipotesi di pluralità di contratti a termine stipulati dal dipendente Ata, è sufficiente che il primo contratto abbia durata annuale. Essendo irrilevante la durata dei successivi contratti eventualmente conclusi”.

 

Chiede pertanto che USR Toscana vigli affinché eventuali convocazioni siano  rivolte a tutto il personale in graduatoria  compreso il personale in aspettativa art.59.

Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it)
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Antonella
Antonella
14 Maggio 2021 16:23

Sono felicissima, ciò che ho letto oltre ad essere ragionevole è anche giusto, in quanto un art.59 che accetta una supplenza parziale fino al30/06 o 31/08 non crea un disservizio a nessuno se completa il suo spezzone anche con supplenze brevi. Ma vi prego di leggere il mio caso specifico. Sono una collaboratrice scolastica di ruolo e dall’ottobre 2020 ho accettato una convocazione per un contratto part-time come assistente amministrativo fino al 30 giugno. A quanto ho letto sul vostro articolo e su altri tratti da orizzonte scuola ho compreso che posso accettare per il completamento anche supplenze brevi purché… Leggi il resto »