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Personale Scuola: Quota 96, approvato l’emendamento

lentepubblica.it • 25 Settembre 2015

quota-96-300x159Primo ok al pensionamento anticipato dei lavoratori della scuola che hanno maturato la cd. quota 96 entro la fine dell’anno scolastico 2011/2012. E’ stato infatti approvato in Commissione Lavoro alla Camera dei deputati l’articolo 1 del disegno di legge unificato sulla settima salvaguardia con una modifica proposta dalla deputata Ciprini del M5S (emendamento 1.1) che consentirà a 2.500 tra prof e personale amministrativo della scuola che ha maturato la quota 96 (cioè i 60 anni e 36 di contributi oppure 61 anni e 35 di contributi) entro la fine dell’anno scolastico 2011/2012 di andare in pensione in deroga alla normativa Fornero. Dunque a partire dal 1° settembre 2016. L’emendamento stanzia per il pensionamento anticipato una spesa nel limite di 22,5 milioni per il 2016, di 58,8 milioni per il 2017 di 50,7 milioni di euro per l’anno 2018. Il numero dei lavoratori che potrà beneficiare della Deroga alla Legge Fornero scende però dalle 4 mila unità a 2.500. Lo prevede l’emendamento Ciprini approvato ieri dalla Commissione Lavoro della Camera.

 

Secondo la Ciprini la proposta riduzione del limite di spesa si fonda sulla rideterminazione della platea del personale della scuola che, sulla base del raggiungimento della cosiddetta «quota 96», potrebbe accedere al pensionamento con i requisiti previgenti la riforma recata dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011. Da informazioni acquisite dall’INPS, infatti, risulterebbe che i soggetti che potrebbero accedere al pensionamento a decorrere dal 1° settembre 2016 sarebbero circa 2.500, molto al di sotto della platea di 4.000 interessati su cui si sono sempre calcolati gli oneri. La Deputata ricorda, infine, che l’onere relativo al primo anno di decorrenza, il 2016, è da calcolarsi solo a decorrere dal mese di settembre, determinandosi pertanto una consistente riduzione del limite di spesa

 

Per quanto riguarda le modalità di fruizione della deroga il disegno di legge prevede che entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento i lavoratori che intendono avvalersi del beneficio presentino apposita domanda telematica all’Inps. L’istituto provvederà al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l’INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento.

 

La buonuscita sarà invece corrisposta, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l’erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico previsti dalla Legge Fornero. In sostanza i lavoratori non potranno beneficiare di un anticipo del pagamento della liquidazione.

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Davide Grasso
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