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Supplenze Brevi degli ATA: le nuove disposizioni del MIUR

lentepubblica.it • 18 Aprile 2016

ore eccedentiA seguito dei nostri ripetuti solleciti, finalmente, il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota 10073 del 14 aprile 2016, di chiarimento (si veda la nota 2116/15) rispetto alla possibilità di conferire le supplenze nei soli casi di vacanza di posto per decesso e dimissioni dal servizio, non essendoci la possibilità di rientro da parte del titolare.

 

In tali condizioni eccezionali in cui risulta compromesso il regolare funzionamento, il MIUR indica la possibilità del dirigente scolastico di ricorrere alla nomina del supplente, in quanto tali sostituzioni non creano un aggravio di spesa per l’Amministrazione.

 

Riteniamo doveroso da parte del Ministero aver fornito una precisazione in merito a situazioni che potrebbero pregiudicare l’azione amministrativa e il diritto allo studio, come evidenziato anche da diverse sentenze della Corte Costituzionale, Cassazione Penale e Corte dei Conti. Quindi, dopo la nota dell’USR dell’Emilia Romagna, la nota ministeriale può regolare la materia in modo che non ci siano trattamenti difformi da territorio a territorio.

 

Però, di fronte all’effettivo blocco che hanno le scuole col divieto posto alle sostituzioni, questa nota per noi non è comunque sufficiente a garantire la funzionalità operativa di tutte le scuole, l’esercizio dei diritti dei minori e dei lavoratori. Ricordiamo che lo stesso Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) con parere espresso il 7 aprile scorso ha evidenziato lo stato di disagio delle segreterie e invitato il Ministro dell’Istruzione a superare definitivamente tale divieto.

 

Per questo la FLC CGIL proseguirà con le pressioni per arrivare al superamento definitivo delle restrizioni sulle supplenze brevi, affinché questa misura iniqua, assieme a quella sul taglio degli organici, sia cancellata per sempre dalla legislazione italiana.

 

Così come continuerà la nostra lotta anche per lo sblocco del turn over ATA e per la definizione dei contratti ai supplenti.

Fonte: FLC CGIL - Federazione Lavoratori della Conoscenza
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