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Supplenze di sostegno: come provvedere a posti vacanti

lentepubblica.it • 1 Dicembre 2015

docenti-di-sostegnoIl chiarimento proviene dagli USR che in questi giorni stanno diramando le istruzioni per la copertura dei posti vuoti della fase C, per i quali si dovranno scorrere in primis le graduatorie ad esaurimento e poi eventualmente le graduatorie di istituto.

 

A proposito delle supplenze di sostegno già l’USR Lazio aveva indicato “è possibile procedere alla copertura dei posti rimasti vacanti (nessun aspirante) e disponibili (per differimento) solo in presenza di docenti in possesso del titolo di specializzazione.”

 

Anche l’USR Toscana sottolinea tale circostanza, fornendone anche la motivazione.

 

“Si richiama l’attenzione delle SS.LL. su quanto già anticipato da questo ufficio mediante FAC (cfr FAC n 9 e 10 http://www.toscana.istruzione.it/novita/index.shtml ) relativamente alla copertura dei posti di potenziamento ed in particolare dei posti di sostegno privi di titolare. In questi casi è necessario verificare l’esistenza di personale fornito di titolo di specializzazione prima di procedere alla eventuale nomina in quanto l’uso di personale non specializzato, trova giustificazione esclusivamente nelle ore curriculari, dovendosi questi casi assicurare il diritto allo studio degli alunni, restando inibito nelle altre ipotesi”

 

Ma, sempre l’USR Toscana sottolinea che probabilmente questi posti potrebbero rimanere vuoti per l’a.s. 2015/16, vista la penuria di docenti specializzati. Naturalmente non vi può essere una generalizzazione, molti docenti infatti hanno conseguito il titolo con i corsi di sostegno 2014/15 e si sono inseriti solo recentemente nelle graduatorie di istituto che, in alcune province, devono ancora essere pubblicate.

 

Rileviamo nelle note pubblicate dagli USR una diversa interpretazione di quanto comunicato dal MIUR ai sindacati. Da quella riunione infatti era emerso che sui posti di sostegno nel caso non ci siano titolari che assumeranno servizio, non si potrà nominare il supplente in quanto tali posti saranno disponibili solo nell’organico di diritto dell’ a.s. 2016/17. In ogni caso l’interpretazione estensiva degli USR è più favorevole ai supplenti.

Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it)
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