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Trasporto Scolastico: cosa cambia con il Decreto Agosto?

lentepubblica.it • 8 Ottobre 2020

trasporto-scolastico-decreto-agostoEcco tutte le novità riguardanti il Trasporto Scolastico inserite all’interno del cosiddetto Decreto Agosto.


Il Decreto Agosto, nello specifico, facilita le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio dell’anno scolastico 2020-2021 nel rispetto del distanziamento fisico imposto dalle linee guida del Comitato tecnico-scientifico.

Ma non solo: introduce novità in merito al trasporto pubblico locale e, nello specifico, sul trasporto scolastico.

Trasporto Scolastico: le novità introdotte dal Decreto Agosto

In maniera particolare sul trasporto scolastico, secondo il comma 3 septies, inserito all’articolo 57 del Decreto:

Qualora, per far fronte alla ripresa delle attività scolastiche, nell’esecuzione dei contratti in essere di appalto o concessione aventi ad  oggetto il  trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi di trasporto scolastico ai sensi dell’articolo 106 e dell’articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per l’esecuzione di tali servizi aggiuntivi si debba ricorrere a subaffidamenti, l’appaltatore/concessionario comunica all’amministrazione il nominativo del soggetto individuato e invia il contratto di sub-appalto sub concessione e le dichiarazioni rese da parte del  soggetto subaffidatario, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale e l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016.

L’amministrazione, al fine di assicurare la tempestiva erogazione del servizio, autorizza il subaffidamento condizionando risolutivamente lo stesso all’esito dei  controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso di esito negativo la revoca dell’autorizzazione e  il pagamento delle sole prestazioni  effettivamente eseguite.

L’amministrazione effettua sempre il controllo sui  requisiti di idoneità professionale, sui requisiti generali di cui all’art.80 comma 1, 4 e 5 lett. b) del D Igs 50/2016 e la verifica antimafia di cui al D.lgs159/2011 e, a campione, il controllo sui restanti requisiti.”

Inoltre, le risorse attribuite dal decreto Agosto al Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, nonché quelle relative al decreto del Ministero dell’interno del 24 luglio 2020, derivanti dal decreto Rilancio, possono essere utilizzate dai Comuni, nel limite complessivo di 150 milioni, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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